Le conseguenze potenzialmente negative di tale impostazione sono di tutta evidenza: perché, se l’aliquota di agevolazione applicabile per le spese sostenute nel 2024 decade dal 110% al 70%, allora anche l’oggetto dello sconto deve limitarsi al 70%; e in mancanza di bonifico dedicato per la differenza, che giustifica lo sconto (circolare 24/E/2020), l’intera spesa potrebbe essere oggetto di contestazione (per non dire delle spese sostenute per i lavori su edifici unifamiliari, casistica non più agevolabile nel corrente anno e quindi potenzialmente recuperabili a tassazione).
In questo scenario, profili di responsabilità fiscale si aprirebbero non solo in capo ai contribuenti, ma potenzialmente anche in capo ai fornitori concedenti lo sconto e ai successivi cessionari dei crediti, qualora il Fisco ne contestasse il concorso nella violazione, ai sensi dell’articolo 9, D.Lgs. 472/1997, desumendo, dall’avere ignorato le indicazioni rese nel già mese di settembre, profili di colpa ordinaria per scarsa diligenza (da cui l’irrogazione delle sanzioni al 30%, a titolo proprio), quando non addirittura profili di colpa grave (da cui la responsabilità solidale nel debito d’imposta dei contribuenti, a norma dell’articolo 121, comma 6, D.L. 34/2020).
Tali conseguenze appaiono, tuttavia, sproporzionate nelle casistiche in esame, ove non si discute di fatture inesistenti o di documenti digitali “dimenticati” nei software di compilazione e mai inviati, ma si fa riferimento a documenti regolarmente posti in essere, rappresentativi di operazioni compiute come certificato dai Sal, inviate regolarmente allo Sdi nei 12 giorni successivi nel rispetto di quell’arco temporale che per legge è dato per l’esecuzione materiale di un adempimento tecnico, cui sono sottese operazioni sostanziali effettive e non certo in frode. Da questo punto di vista, può essere utile rilevare come la soluzione proposta dal Fisco, per quanto chiara nella sua formulazione e nella sua genesi, non vada esente da qualche sommessa perplessità.
La risposta dell’Agenzia delle entrate muove dalle regole generali d’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese detraibili per le persone fisiche, assumendo rilievo il criterio di cassa e quindi la data del pagamento. Poiché, tuttavia, nel caso della fattura superbonus al 110% integralmente scontata, non vi è il bonifico, allora si rende necessario sostituire la data di un pagamento “effettivo”, mancante, con la data di un pagamento “virtuale”.
Tale seconda data viene individuata con quella di “emissione della fattura”, evidentemente in ossequio alla regola generale dell’articolo 21, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972, per il quale la fattura è “emessa” quando è consegnata al cessionario; ergo, nella sua versione elettronica, quando è inviata allo Sdi. E, tuttavia, si noti che l’invio allo Sdi della fattura è funzionale, nell’ordinaria logica di funzionamento del meccanismo, a permettere al cessionario di pagare la fattura con bonifico: cioè proprio con quel tipo di pagamento “effettivo” che, nel caso di specie, è pacificamente mancante.
Di contro, nel caso dello sconto, il pagamento della spesa non necessita della collaborazione del cessionario, perché tale pagamento “virtuale” è autodeterminato da parte del fornitore nel momento in cui concede lo sconto stesso. Se così è, allora non pare del tutto peregrino prendere in considerazione, ai fini della fissazione della data in cui il fornitore autodetermina con certezza lo sconto e, quindi, l’esistenza e l’effettuazione del pagamento “virtuale”, lo stesso momento in cui è sancita in maniera certa l’esigibilità dell’Iva: ossia il momento di effettuazione dell’operazione, che coincide con la data inseribile nel campo data del file elettronico.
Il provvedimento direttoriale in materia di regole tecniche per l’emissione della fattura elettronica prot. n. 433608/2022, come già quello prot. n. 89757/2018, prevede, infatti, al suo punto 4.1, che “La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali”, in applicazione dell’articolo 21, comma 4, lettera g-bis, D.P.R. 633/1972 per il quale, se la data di emissione della fattura non coincide con quella in cui è effettuata la prestazione di servizi, allora occorre indicare in fattura la data di effettuazione dell’operazione: ossia quella rilevante ai fini dell’esigibilità dell’Iva e della sua liquidazione, ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972.
Se il Fisco è alla ricerca di una data tracciabile di un pagamento “virtuale”, per poter sostenere che a tale data va ricondotta la rilevanza temporale dell’operazione in capo al contribuente ai fini della spettanza della detrazione per cassa, allora il momento di effettuazione dell’operazione, a cui corrisponde la datazione della fattura nel file elettronico, non è un momento meno “certo” della data d’invio del documento elettronico allo Sdi: invio che costituisce, a ben vedere, un mero adempimento meccanico, di fondamentale importanza senza meno, ma che, per legge, può essere posto in essere anche nei successivi 12 giorni dalla data “certa” dell’esigibilità dell’Iva.