Fatture elettroniche e proroghe. Il “punto” al 2 luglio
di Marco PeiroloNella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018 è stato pubblicato il D.L. 28 giugno 2018, n. 79, che proroga all’1 gennaio 2019 il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, fissato all’1 luglio 2018 dall’articolo 1 L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).
L’articolo 1, comma 920, L. 205/2017 prevede che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica.
Con la modifica operata dal D.L. 79/2018 alla lett. a) del comma 917 dello stesso articolo 1 della Legge di Bilancio 2018, tale disposizione si applica dall’1 gennaio 2019, mentre le restanti cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori sono soggette a fattura elettronica dall’1 luglio 2018.
A prescindere dalla decorrenza, anticipata a luglio 2018 o differita a gennaio 2019, la fattura elettronica si riferisce esclusivamente alle cessioni di carburanti effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato (comma 909) e, alla luce delle indicazioni contenute nella circolare AdE 8/E/2018, l’anticipazione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica ha per oggetto esclusivamente i carburanti per motori ad uso autotrazione. Solo dall’anno prossimo, quindi, saranno soggette al nuovo adempimento le cessioni di benzina per motori che fanno parte, per esempio, di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio, ecc..
La decorrenza dell’1 luglio 2018 è confermata anche per il nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori da soggetti che agiscono in veste di “privati consumatori”.
Come, tuttavia, stabilito dal provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 106701/2018, tale adempimento, previsto dall’articolo 2, comma 1-bis, DLgs. 127/2015, è limitato, in fase di prima applicazione, alle cessioni effettuate da soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatori di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante. Per tutte le ulteriori categorie di soggetti che effettuano cessioni di carburanti, l’adempimento sarà progressivamente esteso sino al termine dell’1 gennaio 2020.
Il D.L. 79/2018, nel modificare il comma 927 dell’articolo 1 Legge di Bilancio 2018, differisce all’1 gennaio 2019 le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926, specificando che le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano, invece, dall’1 luglio 2018.
Ne deriva che l’abolizione della scheda carburante, essendo prevista dal comma 926, è rinviata al 2019, sicché gli acquisti di carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione possono continuare ad essere documentati, anche da luglio 2018, mediante la predetta scheda, la cui tenuta risulta tuttavia facoltativa.
Infatti, non essendo stata corrispondentemente differita la decorrenza dei commi 922 e 923, che subordinano la deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva all’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, l’utilizzo della scheda carburante, pur essendo ancora ammesso, non è più necessario, non consentendo di dedurre la spesa e detrarre l’Iva se i rifornimenti di carburanti non avvengono mediante mezzi di pagamento tracciabili.
In pratica, l’esonero dalla tenuta della scheda carburante, già previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, D.P.R. 444/1997 a favore degli operatori che acquistano carburanti per autotrazione esclusivamente mediante mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, bancomat e carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria) continua ad essere valido anche da luglio 2018. A differenza, però, della disciplina previgente, per dedurre la spesa e detrarre l’Iva è ora indispensabile effettuare i rifornimenti con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, non essendo più sufficiente la scheda carburante.
Come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 73203/2018, assumono rilevanza tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal denaro contante. Non solo, quindi, gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, ma anche i mezzi di pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale, oltre alle carte di debito di credito.
In assenza di modifiche della lett. b) del comma 917, resta confermato all’1 luglio 2018 l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto d’appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una Amministrazione pubblica.
La circolare AdE 8/E/2018 ha precisato che l’adempimento riguarda esclusivamente le operazioni effettuate in virtù di un rapporto diretto tra il soggetto titolare di un contratto con la PA (appalto o altro tipo di contratto) e il soggetto di cui si avvale per la realizzazione di alcune opere, mentre, nel caso questi ultimi si avvalgano di soggetti terzi, nei passaggi successivi si potrà continuare a fatturare in modalità cartacea.
9 Luglio 2018 a 15:12
Buongiorno, trovo spesso i vostri articoli quando faccio ricerche on line per avere informazioni quale amministratore di alcune società. Gli trovo ben fatti, chiari, esaudenti, mai banali; una cosa rara oggigiorno quando si trovano “copia e incolla” ovunque.
Vi chiederò in privato il costo dell’abbonamento alle vostre circolari.
Premesso che probabilmente il titolare o amministratore di società è dotato di carta di credito aziendale per poter effettuare i rifornimenti carburanti, Vi pongo un quesito: Un dipendente con autoveicolo aziendale (a), ovvero con l’auto aziendale datagli in uso promiscuo (b) (detrazione 70% e fattura al dipendente dei 5000 km da tabelle ACI, per capirsi), esegue rifornimento di carburante pagando con una carta di credito personale (con addebito sul suo conto personale). Domanda: tale spesa di rifornimento è deducibile e la relativa iva detraibile ? SI o NO ? se SI, con o anche senza la tenuta della facoltativa carta carburante ? Grazie mille