Quale data dovrà indicare il contribuente nella fattura? Il 5 gennaio o il 15 febbraio?
Dal 1° luglio 2019 è previsto che debba essere obbligatoriamente indicata in fattura la data di effettuazione dell’operazione, se diversa dalla data di emissione della fattura stessa; tale previsione, però, non riguarderà le fatture emesse nel primo semestre dell’anno, con riferimento alle quali, quindi, la data da indicare obbligatoriamente è una.
Si potrebbe quindi ritenere che la data da indicare sia soltanto quella di effettuazione dell’operazione. Il motivo di tale interpretazione è semplice: mentre la data di trasmissione può essere facilmente individuata, essendo tracciata dal Sdi, la data di effettuazione dell’operazione deve essere necessariamente indicata dal contribuente per essere nota al Fisco.
L’interpretazione appena esposta, sebbene condivisibile, si scontra però con la formulazione letterale dell’articolo 11 D.L. 119/2018.
La disposizione di legge, infatti, prevede, solo a decorrere dal 1° luglio 2019, l’indicazione in fattura della data in cui è effettuata la cessione dei beni o la prestazione dei servizi, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
L’introduzione della lettera g-bis) all’articolo 21 D.P.R. 633/1972porta quindi a ritenere che l’attuale lettera a), prescrivendo l’indicazione della “data di emissione” debba essere correttamente interpretata come “data di trasmissione della fattura”.
Pertanto, tornando al nostro esempio, il contribuente dovrà indicare nel corpo della fattura la data del 15 febbraio e non quella del 5 gennaio 2019.
Purtuttavia, la data da tenere a mente per la corretta liquidazione dell’Iva è quella del 5 gennaio, dovendo appunto l’Iva a debito confluire nella liquidazione dell’Iva del mese in cui è effettuata l’operazione.
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