Fatture elettroniche: termine per l’invio e regime sanzionatorio
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariCome noto, l’articolo 10 D.L. 119/2018 ha previsto, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, la disapplicazione delle sanzioni se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva; la sanzione è inoltre ridotta dell’80% se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’iva del periodo successivo.
Ma quali sono le sanzioni che in questo caso non trovano applicazione (o che trovano applicazione in misura ridotta)?
Le sanzioni richiamate dalla disposizione di legge sono quelle di cui all’articolo 6 D.Lgs. 471/1997, ovvero:
- sanzione dal novanta e il centoottanta per cento dell’imposta per chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili Iva,
- sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250 per il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, sempre che non provveda a regolarizzare l’operazione con le previste modalità.
Tutto quanto premesso, non può essere però ignorato che i contribuenti sono soggetti a diversi termini di effettuazione della liquidazione periodica Iva, potendo a tal proposito banalmente distinguere i contribuenti mensili dai contribuenti trimestrali.
Orbene, si proponga un esempio. Ipotizziamo che un contribuente trimestrale abbia effettuato un’operazione il 2 gennaio 2019; potrà emettere fattura entro il 16 maggio 2019 senza dover pagare alcuna sanzione. L’emissione entro il successivo termine di liquidazione dell’Iva comporterebbe l’applicazione di una sanzione ridotta (quindi entro il 16 agosto 2019).
Passiamo ora ad analizzare la posizione del cliente.
Se il cessionario/committente non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione deve regolarizzarla, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni da riportare in fattura. Come chiarito dal Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30.04.2018, “la trasmissione dell’autofattura al SdI sostituisce l’obbligo, di cui all’articolo 6, comma 8 lettera a), del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di presentazione dell’autofattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente”.
Pertanto, a fronte di un’operazione risalente al 2 gennaio il fornitore, non avendo ricevuta fattura entro il 2 maggio dovrebbe, entro i trenta giorni successivi, regolarizzare il documento.
Come chiarito infatti dalla risoluzione n. 530121/1992 l’obbligo di regolarizzazione in capo al cessionario/committente scatta se la fattura non viene emessa entro il termine di quattro mesi, ed è quindi irrilevante l’eventuale fattura ricevuta successivamente (“l’emissione (anche tardiva) della fattura da parte del cedente nulla ha a che vedere con l’infrazione commessa dall’acquirente che non ha regolarizzato l’operazione lasciando trascorrere il lungo termine di cinque mesi messogli a disposizione del legislatore”).
Se la fattura fosse quindi emessa dopo il quarto mese (ovvero, nell’esempio proposto dopo il 2 maggio 2019 ma entro il 16 maggio) dovrebbe operare la disapplicazione della sanzione prevista dall’articolo 10 D.L. 119/2108?
Il cessionario/committente si troverebbe in una situazione particolare, poiché:
- non avendo ricevuto la fattura entro il 2 maggio 2019 dovrebbe attivarsi immediatamente per procedere con la regolarizzazione (autofattura) pena l’applicazione a suo carico della sanzione (pari al cento per cento dell’imposta);
- avendola ricevuta comunque entro il 16 maggio 2019, la stessa è da considerarsi “regolare” in capo al cedente/prestatore (in quanto emessa entro il termine della liquidazione), disattivando automaticamente anche la fattispecie sanzionatoria prevista per l’acquirente/committente (che non dovrebbe quindi attivarsi per l’emissione dell’autofattura). Purtuttavia, nella pratica, il cessionario/committente non è tenuto a conoscere la periodicità della liquidazione Iva del suo fornitore.
Pur ricordando che l’articolo 10 D.L. 119/2018 avrà efficacia temporale limitata (solo fino al 30 giugno 2019), risulta evidente che l’obbligo di regolarizzazione in capo al soggetto (cessionario/committente) che non riceve la fattura entro quattro mesi deve essere “adattato” alle tempistiche concesse al cedente/prestatore nella fase di avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica, che prevedono il disinnesco delle sanzioni (anche quelle in capo al cessionario/committente) se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione periodica dell’Iva. È altrettanto evidente che tale situazione assume particolare rilievo per i soggetti trimestrali, poiché per quelli mensili la disapplicazione delle sanzioni ha un arco temporale molto più breve.
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26 Novembre 2018 a 11:36
Interessante riflessione.