Fatture generiche: deduzione ammessa con idoneo set documentale
di Marco BargagliCome noto, le norme generali sui componenti del reddito di impresa sono contenute nell’articolo 109 Tuir, il quale prevede che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.
Quindi, ai fini delle imposte dirette, per poter dedurre i costi sostenuti dal reddito d’impresa il contribuente deve rispettare i noti requisiti di inerenza, certezza e obiettiva determinabilità dell’onere iscritto in contabilità.
In buona sostanza, deve trattarsi una “spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa” (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 6650 del 24.03.2006).
Con riferimento all’onere della prova, il contribuente ispezionato dovrà:
- comprovare, sotto il profilo documentale, il costo sostenuto in modo da ricavare l’inerenza del bene o del servizio rispetto all’attività da cui derivano i ricavi o gli altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 1709 del 26.01.2007);
- evidenziare “la coerenza economica dei costi sostenuti nell’attività d’impresa, ove sia contestata dall’Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni” (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 7701 del 27.03.2013).
Gli Ermellini hanno inoltre sancito che “spetta al contribuente l’onere della prova dell’inerenza del costo e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa” (Corte di cassazione, sentenza n. 7231 del 13.04.2016).
Ancora, sono stati considerati indeducibili i costi per l’attività di consulenza infragruppo, tenuto conto della generica descrizione riportata in fattura (“con la presente vi rimettiamo fattura per consulenza tecnico – commerciale relativa al mese di …”); rilevata altresì la laconicità del contratto regolante il rapporto economico commerciale (“l’unico documento che è stato consegnato (…) è un contratto di assistenza tecnico – commerciale di appena 10 righe“); constatato, infine, l’ingente ammontare del costo portato in deduzione (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 21184 del 08.10.2014).
Simmetricamente, sono stati ritenuti indeducibili i costi riportati in una fattura, con descrizione generica riguardante determinati servizi, non indicante gli estremi del documento di trasporto riconducibile ai trasporti eseguiti, né il periodo a cui si riferiva la prestazione (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 7878 del 20.04.2016).
Più di recente si segnala l’orientamento espresso in apicibus dalla suprema Corte nella sentenza n. 1468/2020 nella quale, in presenza della descrizione generica indicata in fattura, il contribuente può esibire ulteriore documentazione comprovante la natura dei costi che consente la deduzione del costo dal reddito d’impresa.
In merito, in tema di deducibilità di costi risultanti da fatture generiche, viene confermato che l’onere della prova va posto a carico del contribuente.
Infatti, come già osservato in precedenza dalla Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 13882/2018), “l’Amministrazione finanziaria non si può limitare all’esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d’altronde, dall’articolo 219 della direttiva 2006/112/CE, che assimila alla fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell’Iva l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l’amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere o no la detrazione richiesta (cfr. Corte giustizia UE, 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06 – Investimentos Imobiliarios e Turisticos SA v Autoridade Tribudria e Aduaneira)”.
Conformemente, il contribuente ha concretamente assolto il prescritto onere probatorio, fornendo una convincente dimostrazione dell’esistenza di contratti che, in riferimento a fatture ritenute succinte dall’Ufficio, evidenziavano puntualmente il contenuto dei lavori realizzati, il tempo ed il luogo dell’esecuzione della prestazione, il personale impiegato e le ore lavorate, consentendo pertanto di ritenere giustificati i costi ripresi a tassazione.