29 Marzo 2017

Fatture per operazioni inesistenti per coprire una dazione di danaro

di Marco Bargagli
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Nell’ambito della frode fiscale, il soggetto che emette e/o riceve fatture per operazioni inesistenti vuole normalmente perseguire un preciso scopo: conseguire un indebito vantaggio fiscale ai fini personali ossia consentire a terzi di evadere, illecitamente, le imposte erariali dovute.

In merito, l’inesistenza della fattura può essere oggettiva, in quanto la stessa documenta operazioni in realtà mai avvenute (in tutto o in parte) ovvero soggettiva, qualora l’operazione documentata sia in realtà intercorsa fra soggetti diversi da quelli risultanti nella fattura medesima.

Sotto il profilo penale tributario, l’articolo 2 del D.Lgs. 74/2000(rubricato dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), sanziona con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi che consentono di ridurre la base imponibile.

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