4 Agosto 2020

Fatture per operazioni inesistenti e le importanti modifiche al modello 231

di Marco Bargagli
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La scheda di FISCOPRATICO

Sulla base del prevalente orientamento giurisprudenziale sempre più consolidatosi nel tempo, per applicare specifiche sanzioni al contribuente coinvolto in una frode fiscale, l’Amministrazione finanziaria deve provare l’oggettiva fittizietà dell’operazione posta in essere e, simmetricamente, anche la consapevolezza del cessionario di prendere parte ad un sistema evasivo.

In tale contesto, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, deve emergere che il soggetto passivo era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del fornitore (Corte di Cassazione, ordinanza n. 33320 del 17.12.2019).

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