Fatture per operazioni inesistenti: va valutato il codice attività
di Marco BargagliLa contabilizzazione in bilancio e l’indicazione nella relativa dichiarazione dei redditi di fatture per operazioni inesistenti, può comportare anche sanzioni penali, in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2 D.Lgs. 74/2000.
Nello specifico, il legislatore ha introdotto una norma che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi con lo scopo di erodere la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e, simmetricamente, conseguire un credito Iva inesistente.
Sulla base del consolidato orientamento espresso in sede di legittimità, il cessionario che acquista i beni e/o i servizi deve operare sul mercato con “criteri di diligenza” che devono normalmente contraddistinguere “l’operatore economico accorto” verificando, con tutti i mezzi a sua disposizione, se il cedente abbia o meno la natura di soggetto meramente interposto.
In buona sostanza, per accertare la responsabilità dell’acquirente che si dichiara in buona fede occorre verificare se lo stesso, nei rapporti economici e commerciali intercorsi con il proprio fornitore, era o meno consapevole di partecipare a una frode fiscale.
Pertanto, ai fini della ripartizione dell’onere della prova:
- l’Amministrazione finanziaria deve raccogliere un preciso quadro indiziario e probatorio connotato dai requisiti di gravità, precisione e concordanza utile a dimostrare che, a fronte dell’esibizione della fattura di acquisto, difettano le condizioni oggettive e soggettive per la detrazione Iva e/o della deduzione del costo sostenuto;
- il contribuente deve fornire la prova di aver acquistato i beni e/o i servizi indicati nella fattura in piena buona fede, dimostrando di avere agito sulla base di criteri di diligenza esigibili da parte di un operatore economico accorto senza partecipare attivamente alla frode fiscale.
Anche la Guardia di Finanza, nell’ambito dei quesiti posti in occasione di Telefisco 2019, ha ritenuto che il contribuente possa assolvere l’onere probatorio posto a suo carico dimostrando, in primo luogo, attraverso l’esibizione di e-mail, fax o lettere, che i rapporti sono intercorsi direttamente con l’impresa interposta o con soggetti alla stessa riconducibili.
Inoltre, egli potrà provare di aver adottato tutte le misure “preventive” necessarie a verificare – per quanto consentito e senza poter pretendere un dovere d’indagine – la “regolarità” dell’operatore con cui ha intrattenuto i rapporti commerciali, fornendo ai verificatori, ad esempio, documentazione comprovante i riscontri effettuati presso il registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio sull’esistenza e l’effettiva operatività del fornitore, la qualifica del soggetto con cui ha intrattenuto i rapporti e la sua riconducibilità all’impresa indicata in fattura.
A tal fine, non assumono rilievo né la prova della regolarità formale delle scritture contabili e dell’avvenuta effettuazione dei pagamenti né la prova dell’inesistenza di un vantaggio conseguito perché i prezzi di vendita sono conformi o superiori alla media di mercato (cfr. ex multis, Corte di cassazione sentenza n. 24321 del 04.10.2018).
In tema di fatture per operazioni inesistenti, è nuovamente intervenuta la suprema Corte di cassazione, sezione V civile, con l’ordinanza n. 29322 del 14.11.2018 nella quale è stata confermata l’inesistenza del costo sostenuto per l’acquisto di prodotti per la vinificazione e, simmetricamente, l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
A seguito di un processo verbale di constatazione emesso dalla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava ad una società di capitali un avviso di accertamento, con cui determinava un maggior reddito imponibile derivante dall’indebita deduzione di costi relativi all’acquisto di mosto per vinificazione, risultanti dalla fattura emessa da parte della ditta fornitrice.
Il citato documento fiscale era stato ritenuto inesistente, in quanto il cedente svolgeva un’attività del tutto diversa, operando nel settore della “demolizione edifici e sistemazione di terreni”.
Il giudice di appello ha integralmente riformato la decisione emessa da parte della Commissione tributaria provinciale (che aveva rigettato il ricorso del contribuente), sul fatto che “l’unico elemento probante offerto dall’Ufficio” in relazione all’asserita inesistenza del costo fatturato per l’acquisto di prodotti per la vinificazione era costituito dal fatto che, in sede di attribuzione della partita Iva, l’attività dichiarata dalla ditta fornitrice era diversa da quella vinicola, senza tuttavia aver operato ulteriori precisi riscontri.
Inoltre la società verificata aveva esibito ampia documentazione quali assegni rilasciati dal fornitore, movimentazione bancaria, registri contabili, che facevano ritenere realmente posta in essere l’operazione contestata.
Gli Ermellini, di contro, hanno condiviso la tesi dell’Amministrazione finanziaria: infatti, la circostanza che la ditta fornitrice – nella dichiarazione di inizio attività presentata per l’attribuzione della partita Iva – abbia dichiarato di svolgere l’attività di “demolizione edifici e sistemazione di terreni” non consente, sul piano logico, di derubricare a mera supposizione dell’Ufficio la prova presuntiva (secondo la quale un’impresa operante nel settore dell’ edilizia non è nella materiale possibilità di effettuare una fornitura di mosto per vinificazione).
Infatti, l’onere probatorio circa la regolarità dell’operazione grava sulla società verificata che ha contabilizzato la fattura di acquisto del mosto dall’impresa edile in quanto la ditta fornitrice, agendo totalmente al di fuori del proprio codice di attività, ha compiuto un’operazione commerciale “manifestamente estranea” al proprio oggetto sociale.
In conclusione a parere degli Ermellini, sulla base di un costante orientamento espresso in sede di legittimità, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture relative ad operazioni inesistenti indicando gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione, diviene onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili.
A tal fine, viene confermato che non è sufficiente addurre la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili e la cui predisposizione costituisce parte integrante del meccanismo di frode erariale posto in essere.