Fatture per trasporti internazionali dal 2022
di Clara PolletSimone DimitriA decorrere dal 2022 è stata modificata la norma Iva relativa al trasporto internazionale. In particolare, è stato modificato l’articolo 9 D.P.R. 633/1972 con la conversione in Legge del D.L. 146/2021.
L’articolo 9 si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di committenti soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato, in quanto prestazioni territorialmente rilevanti in Italia. I servizi di trasporto in esame rientrano infatti nell’ambito applicativo dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972.
Pertanto, l’addebito di un servizio generico di trasporto, effettuato da un soggetto nazionale ad un soggetto estero, sarà fatturato come non assoggettato ad Iva in base all’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 (Natura operazione N2.1).
Il servizio di trasporto, ricevuto da un soggetto nazionale e reso da un operatore estero, dovrà seguire le regole di territorialità rilevanti in Italia e rientrerà nella non imponibilità Iva se ci sono i presupposti di applicazione (con indicazione della Natura N3.4 in sede di integrazione della fattura ricevuta, effettuata con Tipo documento TD17).
Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili Iva ai sensi dell’articolo 9, comma 1, numero 2), D.P.R. 633/1972, i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi dell’articolo 69, comma 1, D.P.R. 633/1972.
Per le importazioni di beni, l’Iva è commisurata al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dei diritti doganali e dell’ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all’interno del territorio della Ue che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio.
Sono inoltre considerati servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili Iva ai sensi dell’articolo 9, comma 1, numero 4), D.P.R. 633/1972, i servizi di spedizione relativi ai trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto, ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi del comma 1 dell’articolo 69 ed i servizi relativi alle operazioni doganali.
Con effetto dal 1° gennaio 2022 è stato introdotto un nuovo comma all’articolo 9 D.P.R. 633/1972 per cui le prestazioni sopra indicate ai numeri 2) e 4), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi:
- dall’esportatore;
- dal titolare del regime di transito;
- dall’importatore;
- dal destinatario dei beni;
- dal prestatore di servizi di spedizione relativi a trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, a trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché a trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile;
- dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali.
In sostanza, le prestazioni di servizi di trasporto territorialmente rilevanti in Italia e relative alle operazioni internazionali continuano a rientrare nel regime di non imponibilità solo laddove siano prestate nei confronti dei soggetti sopra indicati.
In forza della nuova formulazione dell’articolo 9 D.P.R. 633/1972, invece, devono essere assoggettate ad Iva, ad esempio, le prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale – incaricato di trasportare la merce all’estero dall’esportatore, dall’importatore o dal destinatario della stessa – affida, in tutto o in parte, ad un vettore terzo (c.d. subvezione). A tal fine, il vettore principale può anche essere un consorzio o una società cooperativa a cui aderiscono o di cui sono soci i subvettori, incaricati di svolgere il trasporto (circolare 5/E/2022, paragrafo 3).
La decorrenza del nuovo e più ristretto ambito della non imponibilità ad Iva dei servizi di trasporto connessi agli scambi internazionali resi ai soggetti sopra elencati, tiene conto dell’effettuazione di cui all’articolo 6, D.P.R. 633/1972 ai fini Iva.
Rientrano nel nuovo regime i servizi di trasporto resi a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato:
- da soggetti passivi nazionali, se sia stato pagato il corrispettivo o sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento a decorrere dal 1° gennaio,
- da soggetti che non sono ivi stabiliti, se i servizi sono stati ultimati o sia stato effettuato il pagamento anteriormente all’ultimazione della prestazione, a partire dal 1° gennaio 2022.
Le modifiche apportate seguono la sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16 che richiama la disciplina di cui all’articolo 146 Direttiva 2006/112/CE.
Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti che precedentemente alla data del 1° gennaio 2022 si siano adeguati alle indicazioni fornite dalla sentenza del 29 giugno 2017, causa C-288/16, sopra richiamata, ossia che, alla luce dell’anzidetto orientamento giurisprudenziale, abbiano già applicato l’Iva alle prestazioni di subvezione nei trasporti internazionali territorialmente rilevanti in Italia, con conseguente diritto di detrazione in capo ai committenti.