12 Gennaio 2018

Fatture soggettivamente inesistenti: il costo è deducibile?

di Marco Bargagli
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Larticolo 2 D.Lgs. 74/2000(rubricato dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) sanziona con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi che consentono di ridurre la base imponibile.

Come noto l’inesistenza della fattura può essere oggettiva, se la stessa documenta operazioni in realtà mai avvenute, in tutto o in parte, ovvero soggettiva, qualora l’operazione documentata sia in realtà intercorsa fra soggetti diversi da quelli risultanti dalla fattura medesima (cfr. circolare 1/2008 del Comando Generale della GdF, volume 2, pagina n. 147).

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