Fatture con termini più lunghi di registrazione
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariAl fine di consentire al soggetto passivo di inviare al Sdi la fattura elettronica in un momento successivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione, il decreto collegato alla Legge di Bilancio 2019 consente, a partire dal 1° luglio 2019, di emettere la fattura entro i dieci giorni successivi rispetto a quello di effettuazione dell’operazione.
Tale modifica ha di conseguenza reso necessario modificare anche i termini di registrazione delle fatture emesse di cui all’articolo 23 D.P.R. 633/1972. Il testo attualmente in vigore di tale disposizione prevede che “Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro“.
Il nuovo testo normativo prevede invece che “il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni“.
Il nuovo termine “lungo” è, come detto, una naturale conseguenza dell’altrettanto termine lungo concesso per l’emissione della fattura, ragion per cui, ad esempio, una fattura datata 31 luglio 2019 potrà essere trasmessa al Sdi entro il 10 agosto 2019 e dovrà essere annotata entro il 15 agosto 2019, ferma restando la necessità di far confluire il debito d’imposta nella liquidazione del mese di luglio.
Nel medesimo decreto collegato è stata poi inserita anche una “semplificazione” per la registrazione degli acquisti, modificando l’articolo 25 D.P.R. 633/1972, che, nella nuova versione, non prevede più l’obbligo di numerazione in ordine progressivo delle fatture e delle bolle doganali relative agli acquisti, né l’indicazione nel registro del numero progressivo ad essa attribuito (il cd. protocollo).
Anche tale modifica è la naturale conseguenza dell’avvento della fattura elettronica, posto che il “protocollo” sarà di fatto attribuito in automatico dal Sdi.
Infine, di particolare rilievo è la modifica introdotta in relazione ai termini per l’esercizio della detrazione, la cui decorrenza inizia con il possesso della fattura.
Tuttavia, modificando l’articolo 1 D.P.R. 100/1998, si prevede ora che la detrazione può essere esercitata non solo in relazione alle fatture ricevute e annotate entro la fine del mese, bensì anche per quelle in possesso e registrate dal contribuente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Tale allungamento non è tuttavia previsto per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente, il cui documento è pervenuto l’anno successivo.
Pertanto, ad esempio:
- per il mese di novembre 2019, può essere detratta l’imposta relativa agli acquisti risultanti dalle fatture pervenute e registrate entro la fine del mese di novembre, nonché quelle pervenute e registrate entro il giorno 15 dicembre 2019;
- per il mese di dicembre 2019, può essere detratta l’imposta relativa agli acquisti risultanti dalle fatture pervenute e registrate entro la fine del mese di dicembre, mentre per quelle pervenute dal 1° gennaio la detrazione slitta necessariamente nella liquidazione di gennaio 2020.