22 Maggio 2015

Fiduciaria: con il rimpatrio giuridico sanzioni RW ridotte anche senza weiver

di Fabrizio Vedana
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Si considerano trasferite in Italia anche le attività per le quali, in alternativa al rimpatrio fisico, sia intervenuto o interverrà l’affidamento delle attività finanziarie o patrimoniali ad una
società fiduciaria italiana che ne funga da sostituto d’imposta.

Lo prevede la Legge 186/2014, recante disposizioni in matertia di voluntary disclosure, così come chiarita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 10/E del 13 marzo 2015.

L’Amministrazione fiscale italiana, nella sopra citata circolare, ha precisato che ai fini della verifica delle condizioni per fruire della riduzione delle sanzioni in misura pari alla metà del minimo edittale, ai sensi dell’articolo 5-quinquies, comma 4 della legge 186/2014, si considerano trasferite in Italia anche le attività per le quali, in alternativa al rimpatrio fisico, sia intervenuto o interverrà, entro termini che consentano di tener conto di detti effetti sulla riduzione delle sanzioni nei corrispondenti atti dell’Agenzia delle Entrate, l’affidamento delle attività finanziarie (per esempio conto corrente, deposito titoli, gestione patrimoniale, polizze assicurative) e patrimoniali (per esempio immobili, cassette di sicurezza, partecipazioni) in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti (tipicamente le società fiduciarie), sempre che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività vengano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

La stessa Amministrazione ha poi precisato, a conferma di quando anticipato nel provvedimento del 30 gennaio 2015 con il quale sono state dettate istruzioni per la compilazione dello schema tipo di relazione di accompagnamento al modello di adesione alla voluntary disclosure, che il trasferimento, ovvero il rimpatrio, anche se solo giuridico, si considera eseguito nel momento in cui l’intermediario assume formalmente in amministrazione o gestione gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero.

La circolare ministeriale prevede, infatti, un espresso obbligo del contribuente (ovvero del suo professionsita che lo assiste nella presentazione della richiesta di adesione alla voluntary disclosure), di informare tempestivamente l’Agenzia delle Entrate dell’avvenuto conferimento di incarico alla fiduciaria ai fini della realizzazione del rimpatrio giuridico.

Tale dettaglio rappresenta indubbiamente una significativa conferma sull’importanza, per quanti decideranno di aderire al programma di voluntary disclosure mantenendo le attività all’estero, di conferire il mandato alla fiduciaria anche prima del completamento della procedura.

Al contribuente che decide di collaborare si aprono, pertanto, quattro possibili alternative, come meglio evidenziato anche in tabella:

  • trasferire fisicamente in Italia le attività oggetto di voluntary disclosure;
  • trasferire le attività in altro Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico europeo;
  • lasciare le attività nello Stato estero in cui si trovano e detenerle in via diretta;
  • lasciare le attività nello Stato estero ma intestandole ad una fiduciaria italiana che fungerà da sostituto d’imposta (cosiddetto rimpatrio giuridico).

In ragione della scelta che il contribuente effettuerà, diversi saranno anche i soggetti che interverranno nell’ambito dell’operazione di voluntary disclosure.

Se le attività finanziarie verranno trasferite fisicamente in Italia un ruolo centrale verrà assunto dalla banca o dall’intermediario italiano nonché dall’eventuale consulente o promotore finanziario di fiducia del contribuente; se le attività verranno trasferite in Italia ma solo giuridicamente ovvero rimarranno all’estero, assumerà invece un ruolo centrale la società fiduciaria italiana che ne diverrà sostituto d’imposta pur mantenendo la relativa gestione finanziaria in capo alla banca estera; rilevante sarà, infine, il ruolo del professionista allorchè le attività, in specie patrimoniali (per esempio immobili), rimarranno all’estero e direttamente intestate al contribuente che dovrà esporle nella sua dichiarazione dei redditi (quadro RW) e versare le relative imposte dovute (IVIE o IVAFE a seconda della natura dei beni).

Si ricorda, infine, che con un comunicato stampa di ieri l’Agenzia ha reso nota la disponibilità on line della versione definitiva del fac-simile del waiver e delle sue istruzioni (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/collaborazione+volontaria+%28voluntary+disclosure%29/modello+collaborazione+volontaria/indice+modello+collaborazione+volontaria).

 

 

Vantaggi

Svantaggi

Trasferimento (o rimpatrio) fisico in Italia

Facilità e rapidità d’uso del denaro

Possibilità di usare la stessa banca italiana

Riduzione del 50% delle sanzioni monitoraggio fiscale

Aggredibilità

Rischio Bail-In banca

 

Trasferimento in altro Paese UE o SPE

Diversificazione rischio Paese

Riduzione del 50% delle sanzioni monitoraggio fiscale

Incognite legate al Paese

Spostamenti

Lingua

Mantenimento nel Paese in cui si trovano in via diretta (senza intervento della fiduciaria) ovvero regolarizzazione

Continuità di gestione del portafoglio

 

Calcolo (non semplice) delle imposte.

Compilazione quadro RW

Pagamento diretto IVIE/IVAFE

Costo del professionista Riduzione del solo 25% delle sanzioni monitoraggio fiscale

Mantenimento nel Paese in cui si trovano (con la fiduciaria che fa da sostituto d’imposta) ovvero Rimpatrio giuridico

Continuità di gestione del portafoglio.

Fiduciaria fa calcoli e versamento imposte.

No RW

Riduzione del 50% delle sanzioni monitoraggio fiscale (anche senza Weiver)

Costo del mandato fiduciario