Finalmente chiariti gli effetti della mancata opzione Siae
di Luca CaramaschiSono trascorsi ormai 20 anni da quando il D.P.R. 442/1997 ha riformato il sistema delle opzioni fiscali assegnando alle medesime natura dichiarativa e non più costitutiva, privilegiando quindi il comportamento “concludente” del contribuente.
La diretta conseguenza della datata riforma è stata che, a partire da tale momento, il mancato esercizio dell’opzione (da esercitarsi oramai da diversi anni nel quadro VO del modello di dichiarazione annuale Iva) producesse comunque i suoi effetti, ma con l’applicazione di una mera sanzione amministrativa prevista per la mancata comunicazione di dati, oggi contenuta nell’articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997 e pari ad un minimo di euro 250 (importo che tra l’altro può essere ridotto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997).
Senonché, secondo quanto affermato dall’articolo 1 L. 398/1991, per poter accedere al regime fiscale agevolato previsto da tale disposizione, le associazioni (e società) sportive dilettantistiche devono effettuare, oltre alla tradizionale opzione da esercitarsi a ”consuntivo” nel citato quadro VO del modello dichiarativo (che nel caso del regime 398 è rappresentato dal modello Redditi, in quanto tale regime prevede l’esplicito esonero dall’obbligo di presentare il modello di dichiarazione annuale Iva), anche una “preventiva” comunicazione alla Siae da effettuarsi tramite lettera raccomandata, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, D.P.R. 544/1999.
Sugli effetti che la mancata comunicazione alla Siae avrebbe prodotto in capo al contribuente (devastanti qualora si fosse assegnata valenza costitutiva alla citata opzione preventiva) si è discusso per molti anni, senza mai arrivare ad una serena conclusione, posto che sul punto l’Agenzia delle entrate ha mostrato nel tempo posizioni contraddittorie.
Infatti, mentre con la circolare 209/E/1998 l’allora Ministero delle Finanze precisò che ai fini della validità e delle revoche delle opzioni rileva il comportamento concludente tenuto dal contribuente, essendo sufficiente una comunicazione susseguente da effettuarsi nella prima dichiarazione Iva presentata successivamente alla scelta operata e nulla dicendo in merito all’opzione Siae, con la successiva circolare 247/E/1999, nell’intento di fornire chiarimenti in merito all’articolo 25 L. 133/1999, il Ministero ritenne che, per poter beneficiare delle agevolazioni recate dalla L. 398/1991, occorresse anche esercitare l’opzione prima dell’inizio dell’anno solare, a prescindere dalla cadenza dell’esercizio, dandone comunicazione all’ufficio della Siae competente in ragione del domicilio fiscale dell’associazione, mediante lettera raccomandata.
Qualche anno dopo, con la circolare 21/E/2003, l’Agenzia delle Entrate precisò che l’opzione o la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili (quali quello in commento) si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili e che l’opzione, pena applicazione di sanzioni, deve essere comunicata ai sensi del citato D.P.R. 442/1997 (presentazione del quadro VO), senza tuttavia operare alcun cenno alla seconda opzione da esercitarsi mediante lettera raccomandata inviata alla Siae.
In questo susseguirsi di interpretazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, ci si è chiesti se, anche dopo l’avvento della riforma delle opzioni ad opera del D.P.R. 442/1997, la validità del regime speciale di cui alla L. 398/1991 – in presenza di un regime delle opzioni che privilegia il comportamento “concludente” e che nega valenza costitutiva all’esercizio dell’opzione stessa – sia ancora subordinata alla preventiva comunicazione da effettuarsi alla Siae e, comunque, se l’omissione di tale comunicazione determini o meno la decadenza dal predetto regime.
Seppur la maggior parte dei commentatori ha in questi anni ritenuto che tale preventiva comunicazione (opzione) da effettuarsi alla Siae, fosse sì da ritenersi obbligatoria in quanto prevista da disposizioni di legge ad oggi pienamente in vigore, ma che non fosse da qualificarsi “costitutiva” del regime di cui alla L. 398/1991 bensì produttiva, in caso di omissione, di sanzioni conseguenti alla inottemperanza di specifiche disposizioni normative, era necessario avere un chiarimento ufficiale e definitivo posta la delicatezza della questione.
Finalmente, con la maxi circolare 18/E/2018 l’Agenzia delle entrate, al paragrafo 6.1, è intervenuta a dirimere la questione affermando che “in presenza di comportamento concludente del contribuente e di regolare comunicazione all’agenzia delle entrate dell’opzione per il regime di cui alla legge n.398 del 1991, la mancata presentazione della comunicazione alla Siae non comporta la decadenza dal regime agevolativo in esame, non avendo la stessa comunicazione natura costitutiva ai fini della fruibilità dello stesso”.
Con riferimento agli effetti della mancata opzione Siae, il recente documento di prassi prosegue affermando che la “mancata comunicazione di cui trattasi è soggetta alla sanzione di cui all’articolo 11 del D.lgs. n.471 del 1997” ovvero alla sanzione in misura fissa di 250 euro, riducibile secondo le disposizioni del ravvedimento operoso.
Se il passo avanti dell’Agenzia delle entrate è stato notevole si osserva, tuttavia, come il testo della circolare non sgombri il campo da ogni equivoco, soprattutto nella parte in cui la mancata decadenza, in caso di omissione della opzione Siae, viene subordinata sia alla “presenza di comportamento concludente del contribuente” che della “regolare comunicazione all’agenzia delle entrate dell’opzione per il regime di cui alla legge n.398 del 1991”.
Ma cosa succede quindi se, come spesso è accaduto o potrebbe accadere, un contribuente pur operando secondo le disposizioni della L. 398/1991 (tenuta del registro di cui al D.M. 11.02.1997, determinazione forfettaria delle imposte e versamento trimestrale dell’Iva determinata forfettariamente) non ha esercitato né l’opzione preventiva alla Siae tramite raccomandata né quella a consuntivo da effettuarsi nel quadro VO del modello Redditi? Si applica in questo caso due volte la sanzione di cui al citato articolo 11 D.Lgs. 471/1997 (la sanzione è la medesima anche in caso di omessa barratura della casella presente nel quadro VO), assegnando quindi valore “costitutivo” al comportamento concludente del contribuente, oppure il solo comportamento concludente in assenza di entrambe le opzioni impedisce l’applicazione del regime 398?
Si ritiene, per logica di sistema, ma anche per quando affermato successivamente dalla stessa agenzia riferendosi all’opzione Siae (“non avendo la stessa comunicazione natura costitutiva”), che anche il mancato esercizio di entrambe le opzioni non possa impedire la fruizione del regime 398 laddove sia riscontrabile il solo comportamento concludente del contribuente.
Certo che, dopo un’attesa di oltre 20 anni, si poteva adottare una formulazione più precisa ed efficace.
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