Finalmente operativo il pegno rotatorio per prodotti DOP e IGP
di Luigi ScappiniArriva un altro tassello importante per supportare il comparto agricolo in questo momento di congiuntura economica sfavorevole: il decreto Mipaaf 23.07.2020, con cui viene data attuazione al pegno rotatorio previsto dall’articolo 78, commi da 2-duodecies a 2-quaterdecies, D.L. 18/2020, è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 29 agosto 2020.
Il decreto prevede che i prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP), comprensivi dei prodotti vitivinicoli e delle bevande spiritose possono, sulla falsariga di quanto già previsto ad esempio per i prosciutti (L. 401/1985) e i prodotti lattiero caseari a lunga conservazione a denominazione di origine (L. 122/2001), essere oggetto di pegno.
In tal modo viene data la possibilità alle imprese agricole di procurarsi risorse finanziarie di terzi offrendo quale garanzia il loro stesso business.
La possibilità di offrire in pegno i propri prodotti DOP e/o IGP, per espressa previsione di cui all’articolo 1, può avvenire a partire dal giorno in cui le unità di prodotto vengono collocate nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento e, all’ulteriore condizione che le suddette unità siano identificate con le modalità previste dal decreto in tema di registri.
In altri termini, il prodotto può diventare oggetto di pegno a partire da quando entra nell’azienda.
Ogni singola operazione di pegno deve essere annotata, a cura del creditore su di un registro, distinto per singolo creditore e conservato a cura del debitore, salvo diversa intesa tra le parti.
Ancor prima dell’annotazione, tuttavia, è previsto che, contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno, il creditore pignoratizio individua i prodotti DOP e IGP sottoposti a pegno.
Fanno eccezione a tale procedura i prodotti vitivinicoli e l’olio di oliva per i quali è prevista una modalità alternativa.
Il decreto contiene un fac simile di registro in cui dovrà essere data evidenza della data di costituzione, durata, nonché gli elementi necessari a identificare i beni DOP e/o IGP che costituiscono oggetto del pegno quali mese/anno di produzione, varietà, Regione di produzione, partita o lotto, kg o litri.
I registri sono annualmente vidimati da un notaio. Anche in questo caso fanno eccezione i prodotti vitivinicoli e l’olio di oliva.
Per questi prodotti, è prevista la possibilità, da parte del dante il pegno (il debitore) di procedere all’annotazione nei registri telematici, di cui al decreto Mipaaf n. 293/2015 e n. 16059/2013, istituiti nell’ambito del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale).
In tal caso, come previsto dall’allegato 2 al decreto Mipaaf 23 luglio 2020, i dati da indicare sono:
- la tipologia;
- il quantitativo da utilizzare quale pegno;
- il recipiente (silos, botte o altro) in cui il prodotto sfuso è stoccato;
- il lotto per il prodotto confezionato;
- la data di costituzione e di estinzione del pegno rotativo;
- l’istituto bancario interessato; e
- il valore del pegno in euro.
Nel caso di dazione in pegno di categorie e tipologie diverse, si dovrà procedere a una presa in carico distinta.
Inoltre, è previsto che i recipienti in cui sono contenuti i prodotti individuati quale pegno rotativo devono essere utilizzati esclusivamente per contenere i vini e gli olii medesimi ed il relativo codice alfanumerico identificativo deve essere indicato a registro.
Ogni spostamento di prodotto costituito in pegno in altro recipiente deve essere annotato a registro nella stessa giornata di effettuazione dell’operazione e tale spostamento deve essere comunicato alla banca finanziatrice e al relativo organismo di controllo, almeno 2 giorni precedenti quelli di effettuazione dell’operazione.
Da ultimo, l’articolo 3 prevede che la constatazione dell’estinzione totale o parziale dell’operazione sui prodotti DOP e IGP costituiti in pegno avviene mediante annotazione sul registro o registrazione sul registro telematico nel caso di prodotti vitivinicoli e olio.
Il decreto non può che essere colto con favore in quanto, in questo modo, si amplia l’offerta di prodotti finanziari fruibili dal settore; inoltre, finalmente il Legislatore introduce uno strumento ad hoc per il settore, ritagliato su misura in funzione delle esigenze e delle caratteristiche di chi lo deve utilizzare.
A questo si aggiunge che, in questo modo, si pone fine al “periglioso” iter attuativo di quanto previsto dal D.L. 59/2016 (il c.d. Decreto banche) che, a distanza di 4 anni, non era ancora riuscito a produrre un regolamento attuativo.