La finanza prededucibile nel concordato e negli accordi
di Andrea RossiSempre più spesso nelle procedure concorsuali (in continuità e non solo) la chiave di successo è rappresentata dall’erogazione di nuova finanza, sia essa versata dai vecchi soci, dai nuovi soci entranti, da terzi oppure dal sistema creditizio; e proprio per agevolare l’erogazione della nuova finanza alle imprese che hanno presentato ricorso per un concordato preventivo, ovvero nell’ambito della predisposizione di un accordo di ristrutturazione del debito, il “Decreto Sviluppo” ha espressamente esteso la prededucibilità a qualsiasi tipologia di finanziamento, compresi quelli erogati da soggetti differenti dagli intermediari finanziari. In modo particolare il “Decreto Sviluppo”, in parte modificato dal Decreto Legge n. 83/2015 entrato in vigore il 27 giugno 2015, ha previsto espressamente la possibilità di erogare:
- finanziamenti prededucibili in esecuzione di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito ex articolo 182 quater, comma 1;
- finanziamenti prededucibili in funzione di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito ex articolo 182 quater, comma 2;
- finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 182 quinquies, comma 1, corredati da una attestazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d), dalla quale emerga che tali finanziamenti siano funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione del ceto creditorio, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa fino all’omologa;
- finanziamenti prededucibili in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 182 quinquies, comma 3, ottenibili senza alcuna attestazione speciale.
Nel presente articolo saranno approfonditi i finanziamenti erogati in esecuzione di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito ex articolo 182 quater, comma 1, tralasciando a successivi contributi la trattazione delle previsioni di cui all’articolo 182 quater, comma 2, 182 quinquies, comma 1 e articolo 182 quinquies, comma 3, L.F..
L’articolo 182 quater, comma 1, L.F. riconosce espressamente la prededuzione di cui all’articolo 111 L.F. ai finanziamenti erogati in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione del debito omologato.
Per il concordato preventivo, in caso di successivo fallimento, è riconosciuta la prededuzione ai soli finanziamenti erogati laddove gli stessi siano funzionali al buon esito del piano industriale (nell’ipotesi di concordato in continuità) o del piano liquidatorio (nell’ipotesi di concordato che prevede la cessazione dell’attività) e sempre che il concordato sia ammesso. Pertanto per poter avere la certezza del riconoscimento della prededucibilità nell’ambito di un concordato preventivo, tali finanziamenti potranno essere erogati solo successivamente all’ammissione della procedura da parte del Tribunale; infatti, laddove erogati prima, in caso di mancata ammissione, gli stessi saranno considerati come chirografari nell’ambito di un eventuale fallimento.
Per l’accordo di ristrutturazione del debito, la situazione è in parte differente rispetto al concordato preventivo; infatti l’articolo 182 quater, comma 1, L.F. riconosce la prededuzione ai finanziamenti erogati laddove gli stessi siano funzionali al buon esito del piano industriale (nell’ipotesi di accordo di ristrutturazione del debito in continuità) o del piano liquidatorio (nell’ipotesi di accordo che prevede la cessazione dell’attività) in presenza però dell’omologa dell’accordo stesso. Addirittura, secondo dottrina maggioritaria, il decreto di omologa dovrà essere definitivo, posticipando ulteriormente le tempistiche dell’erogazione del finanziamento al fine di ottenere il riconoscimento della prededuzione.
La previsione normativa dell’articolo in esame relativamente all’accordo di ristrutturazione del debito, laddove richiede espressamente il decreto di omologa al fine del riconoscimento della prededuzione, comporta che difficilmente un terzo soggetto sarà disposto ad erogare il finanziamento prima dell’avveramento di una condizione (il decreto di omologa) non conoscibile a priori; pertanto, secondo il parere dello scrivente, la disciplina di cui all’articolo 182 quater, comma 1, L.F. difficilmente troverà applicazione per gli accordi di ristrutturazione del debito in continuità, laddove la nuova finanza stessa sia imprescindibile per la ripresa dell’attività. Infatti si ritiene che una impresa produttiva difficilmente potrà attendere il decreto di omologa per ottenere la finanza necessaria alla ripresa dell’attività, senza perdere l’avviamento che è alla base di qualsiasi procedura in continuità.
Si ritiene pertanto che la disciplina in esame, salvo casi particolari, possa essere più agevolmente utilizzata per i concordati e gli accordi di ristrutturazione del debito di natura liquidatoria, dove l’attesa dell’ammissione alla procedura di concordato o del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito sicuramente non pregiudicano la copertura del fabbisogno finanziario che è alla base di qualsiasi procedura in continuità.
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