20 Settembre 2016

La finanza prededucibile nel concordato e negli accordi

di Andrea Rossi
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In un precedente contributo abbiamo analizzato i presupposti previsti dalla legge Fallimentare per l’erogazione di finanza prededucibile in esecuzione di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito ex articolo 182-quater, comma 1, mentre nel presente contributo saranno analizzati i finanziamenti erogati in funzione di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito erogati ex articolo 182-quater, comma 2; il secondo comma del citato articolo 182-quater riconosce espressamente la prededuzione di cui all’articolo 111 L.F. ai finanziamenti erogati in funzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione del debito omologato. Si tratta pertanto di finanziamenti che, dal punto di vista temporale, sono erogati potenzialmente prima del deposito del ricorso per concordato preventivo o del deposito della richiesta di omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito.

Nei concordati preventivi (siano essi in continuità ovvero liquidatori) la prededucibilità ex articolo 182-quater, comma 2 è riconosciuta laddove:

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