30 Luglio 2018

I finanziamenti alle partecipate alla prova del test di operatività

di Alberto RocchiPier Roberto Sorignani
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Secondo la disciplina contenuta nell’articolo 30 L. 724/1994, nel calcolo del test di operatività (e, di riflesso, nella determinazione del reddito minimo da assoggettare a imposizione), devono essere considerati, tra gli altri, i valori dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1 lett. c), d) e), Tuirnonché delle partecipazioni in società di cui all’articolo 5 Tuir, aumentato del valore dei crediti.

Sul punto, la circolare 48/E/1997, ha precisato che: “le azioni, le quote di partecipazioni in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell’articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa devono essere presi in considerazione, ai fini dell’applicazione della normativa in esame, sia se costituiscono attivo circolante, sia se costituiscono immobilizzazioni finanziarie”.

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