Finanziamenti autovetture e verifica del pro-rata – I° parte
di Luca CaramaschiUno strumento utilizzato dalle concessionarie d’auto per favorire la vendita degli autoveicoli è certamente quello di offrire ai potenziali acquirenti forme di finanziamento a condizioni particolarmente vantaggiose, direttamente in concessionaria e senza quindi dover fare ricorso a istituti di credito esterni.
A fronte di tali operazioni, peraltro, le concessionarie conseguono provvigioni che sotto il profilo del trattamento Iva fruiscono del regime di esenzione in quanto aventi natura finanziaria.
In presenza, quindi, di operazioni tipiche generalmente imponibili (la vendita di auto nuove), la contemporanea presenza di operazioni finanziarie esenti ha fatto in passato sorgere più di un dubbio sul fatto di dover applicare sull’Iva in acquisto la limitazione generale derivante dall’applicazione del meccanismo del pro rata di cui all’articolo 19, comma 5 e all’articolo 19-bis D.P.R. 633/1972.
Pur se la prassi ufficiale, supportata da giurisprudenza anche recente, confermano in generale la non applicazione del pro-rata, dal contenuto dei predetti documenti emerge in taluni casi la necessità di operare un’attenta valutazione su come questa attività finanziamento risulta organizzata al fine di poter confermare tali conclusioni.
L’esenzione relativa alle operazioni di finanziamento
Le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento sono esenti dall’Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 1), D.P.R. 633/1972. Ai sensi del successivo punto 9, la medesima esenzione si applica anche alle “prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7) (…)” e, quindi, anche alle provvigioni relative alle predette operazioni di finanziamento.
Con la sentenza del 5 giugno 1997 (causa C-2/95) la Corte di giustizia Ue ha chiarito – in linea con il principio generale che assegna alle ipotesi di esenzione Iva carattere “oggettivo” (quindi a prescindere da chi le pone in essere) – che l’esenzione opera in funzione della natura delle prestazioni fornite e non in funzione del prestatore o del destinatario del servizio. Ne consegue che le operazioni finanziarie sono esenti dall’Iva anche quando il soggetto passivo d’imposta non è un intermediario finanziario (tipicamente gli istituti bancari).
La detrazione in presenza di operazioni finanziarie esenti
L’articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972 stabilisce che nel caso in cui uno stesso soggetto effettua operazioni imponibili e operazioni esenti, il diritto alla detrazione spetta in misura proporzionale alle prime. La percentuale di detrazione è calcolata, ai sensi dell’articolo 19 bis, comma 1, dello stesso decreto “… in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo”.
Restano, tuttavia, escluse dal calcolo del pro-rata, ai sensi dell’articolo 19 bis, comma 2, D.P.R. 633/1972, le operazioni esenti, indicate ai numeri da 1 a 9 dell’articolo 10 dello stesso decreto Iva, quando, alternativamente:
- non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo d’imposta;
- sono effettuate nell’ambito di un’attività occasionale;
- sono accessorie alle operazioni imponibili.
In proposito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11058 del 21.12.2007, ha precisato che, ai fini della detraibilità dell’Iva relativa agli acquisti, devono essere computati nel calcolo della percentuale di detraibilità, non solo gli atti che tipicamente esprimono il raggiungimento del fine societario, ma anche gli atti ulteriori che configurano strumento normale e non meramente occasionale per il conseguimento del fine produttivo, mentre sono escluse tutte le attività che, pur se previste nell’atto costitutivo, siano eseguite solo in modo occasionale o accessorio per un migliore svolgimento dell’attività propria d’impresa.
La valutazione circa la natura delle operazioni di finanziamento in commento quali accessorie, occasionali o che non formano oggetto dell’attività propria, quindi, appare fondamentale per capire se l’esenzione ad esse relativa debba soffrire o meno della limitazione alla detrazione secondo la regola del pro-rata generale piuttosto che del criterio di indetraibilità specifica enunciato dall’articolo 19 , comma 2, D.P.R. 633/1972 e ribadito nell’ultimo periodo dell’articolo 19-bis, comma 2 (“…., ferma restando l’indetraibilità dell’imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni”).
L’ultima conferma di prassi
Con la risoluzione 41/E/2011 l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in relazione alle conseguenze che l’esenzione applicabile a determinate operazioni di finanziamento produce in termini di limitazioni nell’esercizio del diritto alla detrazione sugli acquisti.
La questione riguarda, nel caso esaminato dall’Agenzia, i concessionari d’auto i quali, al fine di sostenere ed incentivare le vendite dei loro prodotti (veicoli), propongono contratti di finanziamento ai loro clienti per l’acquisto dei beni, e dai quali ritraggono provvigioni esenti sotto il profilo di applicazione dell’Iva.
La tematica, di sicuro interesse per i soggetti oggetto della citata pronuncia, riveste identica importanza in altri settori commerciali, quali ad esempio, quelli dei rivenditori di mobili e arredi o di attrezzature informatiche (stampanti, fotocopiatori, ecc.), settori nei quali la proposta di finanziamenti rappresenta una “tipica” forma di incentivazione all’acquisto per beni che solitamente presentano un prezzo piuttosto elevato. Anche nel comparto dei servizi, con particolare riferimento al settore degli agenti di viaggio piuttosto che dei centri fitness, in questi ultimi anni di pessima congiuntura economica si è assai sviluppata la proposta di finanziamenti ai propri clienti, al fine di poter dilazionare nel tempo la spesa relativa ai servizi offerti.
Passando subito alle conclusioni, il richiamato documento di prassi precisa, nel caso concreto oggetto della pronuncia, che le operazioni di finanziamento poste in essere dalle concessionarie automobilistiche (e da tutti i potenziali soggetti interessati come indicato in precedenza), così come i corrispettivi conseguiti per lo svolgimento dell’attività di intermediazione nelle operazioni di finanziamento, non devono concorrere alla determinazione della percentuale di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972, in quanto trattasi di prestazioni accessorie o strumentali all’acquisizione dei contratti di vendita dei beni relativi all’attività propria dell’impresa, esercitate con un limitato impiego di lavoro, beni e servizi tali da non configurare un’organizzazione specifica.
In un successivo contributo esamineremo in modo critico le argomentazioni proposte dall’Agenzia delle entrate, anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza sia nazionale che, soprattutto, comunitaria.
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