Finanziamenti soci: bilancio e postergazione
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariI prestiti dei partecipanti effettuati a favore delle S.r.l. sono disciplinati dall’articolo 2467 cod. civ.,secondo cui il rimborso è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento, deve essere restituito. Il criterio descritto opera nei confronti dei finanziamenti effettuati, in qualsiasi forma, dai componenti la compagine sociale, in uno dei seguenti contesti:
- in un momento in cui, anche in considerazione del particolare tipo di attività esercitata dalla partecipata, risultava un indebitamento eccessivo, se rapportato al patrimonio netto;
- in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole eseguire un conferimento, anziché un mero finanziamento.
Il predetto principio di postergazione opera, inoltre, nell’ambito dei gruppi di imprese, per effetto del richiamo operato dall’articolo 2497-quinquies cod. civ.,con riferimento ai finanziamenti effettuati a favore della società, da parte di chi esercita l’attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti, ovvero da altri soggetti ad esso sottoposti. Per quanto concerne, invece, la situazione delle S.p.a., non è prevista una specifica disposizione in materia di finanziamento degli azionisti: con l’effetto che – tenuto conto dell’autonoma e distinta normativa di riferimento, rispetto alle S.r.l. – se ne dovrebbe desumere l’esclusione dal campo di applicazione dell’articolo 2467 del codice civile. Tale orientamento incontra, tuttavia, un limite nel citato articolo 2497-quinquies cod. civ., che estende il principio di postergazione ai finanziamenti infragruppo ricevuti da una S.p.a. soggetta all’attività di direzione e coordinamento. Una complessiva valutazione di ordine logico-sistematico induce, pertanto, a preferire la tesi dell’estensione dell’articolo 2467 cod. civ.: non sussistono, infatti, valide motivazioni per riconoscere un trattamento differenziato, e meno favorevole, ai finanziamenti dei soci di una S.r.l., rispetto a quelli di una S.p.a. in forma chiusa, in presenza delle medesime condizioni di disequilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure della stessa situazione finanziaria che avrebbe reso preferibile la modalità alternativa del conferimento. L’orientamento analogico in parola non è, tuttavia, sostenibile in relazione alle S.p.a. aperte, a causa della diversa natura del socio finanziatore, che rappresenta un investitore consapevole del regolare e tempestivo rimborso del prestito effettuato a beneficio della partecipata.




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