Finanziamento infruttifero verbalizzato con registro al 3%
di Alessandro BonuzziLa delibera dell’assemblea, verbalizzata con sottoscrizione di tutti i soci, avente ad oggetto un finanziamento infruttifero di una Sas e seguita dal versamento di denaro da parte dei soci, integra un negozio a contenuto patrimoniale costituente fattispecie imponibile ai fini dell’imposta di registro ai sensi dell’articolo 9, parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, quindi con applicazione dell’aliquota del 3%.
Lo ha stabilito la sentenza della Corte di Cassazione n. 1951 del 24.01.2019.
La questione controversa oggetto della decisione consisteva nello stabilire se i versamenti effettuati dai soci di una Sas, risultanti da apposito verbale dell’assemblea dei soci, in occasione della quale l’accomandatario aveva proposto di integrare un finanziamento già deliberato in passato, traessero origine:
- da un rapporto assimilabile al mutuo, dovendo quindi scontare l’imposta di registro proporzionale nella misura del 3%, come ritenuto dall’Amministrazione finanziaria, oppure
- da un apporto al patrimonio di rischio, dovendo in tal caso essere assoggettati all’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro (articolo 4, comma 1, numero 5, parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986).
Già in appello la CTR Emilia Romagna aveva accolto le ragioni dell’Agenzia delle entrate riformando la sentenza di primo grado, la quale aveva annullato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro.
In particolare, la decisione dei giudici di appello era fondata sui seguenti rilievi:
- “nel caso in esame il socio accomandatario (amministratore) proponeva l’effettuazione di un finanziamento infruttifero da parte dei soci alla società che si impegnava alla restituzione; di conseguenza i due soci, come stabilito nella relativa delibera assembleare da entrambi sottoscritta, accettavano la proposta e si obbligavano ad eseguire tale prestazione nei confronti della società, la quale a sua volta si obbligava alla restituzione di quanto ricevuto”;
- “l’articolo 4 della parte seconda della tariffa, include fra gli atti soggetti a registrazione soltanto in caso d’uso le «scritture private non autenticate non aventi contenuto patrimoniale»”;
- “il documento firmato dai due soci non costituisce un semplice atto collegiale, ma deve considerarsi scrittura privata non autenticata avente contenuto patrimoniale … e quindi soggetta a registrazione in termine fisso”.
Ebbene, la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha avvallato l’indirizzo della CTR confermando la decisione pro-Fisco e considerando inammissibili le deduzioni dei ricorrenti, che avevano eccepito:
- in primo luogo, che il giudice di appello aveva erroneamente qualificato il verbale della delibera dell’assemblea dei soci della Sas come contratto di finanziamento, “senza considerare che nella dichiarazione con cui l’amministratore ha proposto ai soci di finanziare la società non è ravvisabile alcuna proposta contrattuale, in quanto non ricorrono gli elementi costitutivi del contratto, non sono individuate le controparti contrattuali tra i due soci, l’accomandatario e l’accomandante, e neppure l’importo del finanziamento richiesto a questi ultimi, le modalità ed i tempi di erogazione delle relative somme, nonché di restituzione delle stesse, non rilevando come accettazione la sottoscrizione apposta dai soci sul verbale dell’assemblea alla quale erano intervenuti”;
- secondariamente, che il verbale dell’assemblea dei soci, essendo un atto interno della società, non può essere soggetto all’obbligo di registrazione, neanche in caso d’uso.