Finanziaria 2016: riproposta la rivalutazione
di Federica FurlaniTra le disposizioni previse dalla Legge 28.12.2015 n. 208 (Finanziaria 2016) trovano nuovamente posto quelle concernenti la rivalutazione, nelle due fattispecie:
- rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti non in regime di impresa;
- rivalutazione di beni di impresa e partecipazioni, riservata a società di capitali ed enti commerciali.
In particolare i commi 887 e 888 dell’art. 1 L. 208/2015, nel modificare l’art. 2, co. 2, DL 282/2002, riaprono i termini della rideterminazione del costo di acquisto di:
- terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, qualificate o meno, possedute a titolo di proprietà o usufrutto.
Partecipazioni e terreni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2016 esclusivamente da persone fisiche, non in regime di impresa, società semplici e soggetti assimilati, ed enti non commerciali.
La perizia giurata di stima di rideterminazione del valore deve essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2016.
Entro il medesimo termine è necessario procedere al versamento dell’imposta sostitutiva, fissata nella misura dell’8% per tutte le fattispecie di rivalutazione.
Ricordiamo che nella versione precedente (per l’anno d’imposta 2015) l’imposta era fissata nella misura del 4% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate; nella misura dell’8% per le partecipazioni qualificate ed i terreni.
L’altra ipotesi riproposta è la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni possedute da società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, regolata dai commi da 889 a 896 dell’art. 1 L. 208/2015.
Si può procedere alla rideterminazione del costo d’acquisto dei beni di impresa, ad esclusione degli immobili merce, e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2014; la rideterminazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.
La rivalutazione va eseguita nel bilancio 2015 (per i soggetti con esercizio coincidente all’anno solare) e va annotata nell’inventario e nella nota integrativa.
Il saldo attivo di rivalutazione, da imputarsi contabilmente a capitale o ad una riserva in sospensione di imposta, può essere affrancato, in tutto o in parte, con applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Ires, dell’Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%.
Il maggior valore dei beni derivante dalla rivalutazione è invece riconosciuto ai fini Ires ed Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo (2018) a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (ad eccezione dei beni immobili per i quali il riconoscimento ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017), a seguito del versamento di un’imposta sostitutiva dell’Ires, dell’Irap e di eventuali addizionali, nella misura del:
- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.
Le imposte sostitutive, sia per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione che per il riconoscimento del maggior valore di beni e partecipazioni, vanno versate in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Sono comunque compensabili con eventuali crediti disponibili.
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (1° gennaio 2019), si dovrà far riferimento al costo del bene prima della rivalutazione, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze.