Fino a 200.000 euro di spesa, il contributo Sabatini è erogato in unica soluzione
di Sofia Pantani - Gruppo FinserviceAmmonta a ben 64 milioni di euro il rifinanziamento della Legge Sabatini previsto ai sensi dell’articolo 60 del D.L. 104/2020 (cd D.L. Agosto): infatti per effetto delle numerose richieste presentate dalle imprese, nonché delle più recenti modalità che consentono per gli investimenti più ridotti l’erogazione immediata dell’agevolazione in unica soluzione, le risorse disponibili necessitavano di integrazione per garantire quantomeno fino a fine anno la copertura delle domande di agevolazione che perverranno dalle aziende.
Assai amplia è la platea dei beneficiari: le piccole e medie imprese di tutti i settori economici, fatta eccezione per quelle dei settori finanziario e assicurativo, ad esclusione di quelle che non sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (quindi in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali) e di quelle che risultino in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014.
Per quanto riguarda gli investimenti agevolabili, ai fini dell’accesso al beneficio è dirimente che essi siano avviati non prima della data di presentazione della domanda di contributo: al riguardo rileva la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento.
Sono ammissibili gli acquisti diretti, oppure tramite locazione finanziaria, di macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nuovi di fabbrica, da impiegare nel ciclo produttivo dell’azienda e classificabili nell’attivo dello Stato Patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 o B.II.4.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono esclusi quindi dai costi agevolabili quelli per beni usati, le spese per terreni e fabbricati ivi incluse le opere murarie, le prestazioni di servizi e consulenze di qualsiasi genere, singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro, al netto dell’IVA, le spese per impianti elettrici ed idraulici nonché quelle per imposte e tasse.
È importante notare che i beni, per non perdere il diritto al beneficio, dovranno essere mantenuti in azienda per almeno 3 anni a partire dalla data di ultimazione dell’investimento.
La domanda di contributo che l’azienda intende presentare deve riferirsi ad un progetto di importo minimo pari a 20.000 euro, pena l’inammissibilità. Il costo massimo agevolabile è invece pari a 4 mln euro.
Interessante è la forma dell’agevolazione, che è duplice:
- un finanziamento erogato a tasso di mercato da banca convenzionata o da altro intermediario, pari al 100% del costo dell’investimento, della durata massima di 5 anni dalla stipula e comprensivo di eventuale periodo di preammortamento max 12 mesi;
- un contributo statale erogato direttamente sul c/c dell’azienda e calcolato pari all’ammontare complessivo degli interessi dovuti su un finanziamento di uguale durata a quello appena richiamato e di importo pari all’investimento. Tale contributo, commisurato al costo dell’investimento è pari al:
- 7,7%, per i beni «ordinari»;
- 10%, per i beni 4.0 (materiali e immateriali) ricompresi negli Allegati A e B alla legge n. 232/2016 e per quelli aventi valenza ambientale;
- 15%, per i beni 4.0 acquistati dalle piccole imprese del centro/sud Italia.
L’erogazione del contributo statale è riconosciuta in via generale in 6 quote annuali, salvo che per le domande di agevolazione aventi importo di investimento inferiore a 200.000 € per le quali, alla luce delle recenti novità introdotte dall’articolo 39 del D.L. 76/2020, avviene in un’unica soluzione.
Ancora più interessante è il fatto l’agevolazione in oggetto è cumulabile col credito d’imposta fino al 40% per gli investimenti in beni strumentali 4.0 disposto dalla Legge n. 160/2019.
Per quanto riguarda l’iter di accesso, la domanda di agevolazione deve essere compilata in forma elettronica e inviata a mezzo PEC dall’azienda, prima di avviare l’investimento, direttamente alla PEC della banca o alla società di leasing a seconda della modalità di realizzazione dell’investimento. All’atto della presentazione della domanda l’impresa non deve trasmettere i preventivi né le fatture o altri titoli di spesa.
L’iter di accesso piuttosto articolato prevede che, una volta che l’istituto ha emesso la delibera di finanziamento, entro i successivi 30 giorni il Ministero dello Sviluppo economico emana il provvedimento di ammissione all’agevolazione a cui farà seguito, entro 30 giorni dalla stipula del finanziamento, l’erogazione dello stesso in unica soluzione in favore dell’azienda. Una volta ultimato il progetto, l’azienda potrà inviare quindi tramite l’apposito portale la richiesta di erogazione del contributo statale, che verrà accreditato direttamente sul conto corrente dell’impresa, in quote annuali o in unica soluzione in funzione dell’importo dell’investimento.
Non bisogna dimenticare infine che, sulle fatture sia di acconto che di saldo, occorre apportare apposita dicitura col riferimento all’agevolazione; con specifico riguardo alla fattura elettronica, qualora la predetta dicitura non sia stata apposta secondo le modalità sopra descritte, è consentito procedere alla regolarizzazione, mediante l’emissione di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa.