Il Fisco chiarisce le regole per i versamenti Iva
di Alessandro BonuzziLa risoluzione AdE 73/E di ieri fornisce importanti chiarimenti in materia di versamenti Iva, alla luce delle novità introdotte dal D.L. 193/2016 (cd. decreto fiscale).
Al riguardo va osservato che gli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera b), del D.P.R. 542/1999, così come modificati dal comma 20 dell’articolo 7-quater del decreto fiscale, consentirebbero – letteralmente -, mediante espresso riferimento all’articolo 17, comma 1, del D.P.R. 435/2001, di posticipare il versamento del saldo Iva dal 16 marzo di ciascun anno al termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dirette e Irap fissato:
- al 30 giugno per le ditte individuali e le società di persone, il cui esercizio d’imposta coincide con l’anno solare;
- all’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, per le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir nei casi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione;
- all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ovvero all’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, per chi approva il bilancio oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per i soggetti Ires.
Ad ogni modo, se si opta per il differimento del versamento, occorre maggiorare le somme da pagare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla data ordinaria.
Il tenore delle norme creava, però, non pochi dubbi applicativi per i soggetti non solari, atteso che i termini di versamento per i soggetti Ires con periodi d’imposta diversi da quello solare (a cavallo d’anno o in parte d’anno per effetto di operazioni straordinarie) o per le società o le associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, nelle ipotesi di operazioni straordinarie, non sono applicabili al versamento del saldo Iva.
Preso atto di questa inconciliabilità, l’Agenzia, sulla base di una lettura sistematica e coordinata delle norme, afferma che il rinvio degli articoli 6 e 7 al comma 1 dell’articolo 17 vada riferito in ogni caso solo al primo periodo della disposizione, la quale regola specificatamente il termine ordinario del saldo delle imposte dirette e Irap dei soggetti Irpef con esercizio solare (30 giugno di ogni anno). Ciò “nel presupposto che, essendo l’Iva un’imposta “solare”, il termine cui riferire il differimento non possa che essere quello stabilito per coloro che hanno un esercizio d’imposta coincidente con l’anno solare”.
Ne deriva che anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’Iva ma devono versare l’imposta entro il 30 giugno.
La risoluzione, poi, precisa che:
- in caso di versamento del saldo Iva al 30 giugno, è possibile compensare il debito Iva con i crediti Irpef/Ires/Irap emergenti dalle relative dichiarazioni, applicando la maggiorazione dello 0,40% sul solo ammontare di debito Iva residuo non compensato;
- sempre in caso di versamento differito del saldo Iva al 30 giugno, resta ferma la possibilità di rateizzare il debito Iva “maggiorato” a partire dal 30 giugno. Peraltro, in caso di compensazione con crediti di altre imposte, la rateizzazione riguarda solo il debito Iva residuo.
Da ultimo, l’Agenzia chiarisce che è ammesso l’ulteriore differimento del versamento del saldo Iva al 30 luglio (per il 2017 la scadenza è fissata al 31 luglio poiché il 30 luglio cade di domenica), ossia al termine fissato dal comma 2 dell’articolo 17 del D.P.R. 435/2001. Pertanto, in conclusione, il versamento del saldo Iva può essere differito:
- al 30 giugno, maggiorando le somme da versare (al netto delle compensazioni) dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
- al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.