Per il penale dell’attestatore, l’11 settembre 2012 non aiuta
di Claudio Ceradini
La riforma della legge fallimentare intervenuta ad opera della L. 134/2012, con efficacia dall’11 settembre 2012, ha introdotto la fattispecie delittuosa della falsa attestazione, disciplinata dall’art.236bis L.F.. La sentenza n. 12-05 con cui il Tribunale di Rovereto ha rilevato la responsabilità penale di un attestatore, offre l’occasione per una valutazione più complessiva e ci consente di giudicare se ed in che misura l’introduzione del delitto di falsa attestazione costituisca una reale novità.
Brevemente, le fattispecie che costituiscono delitto ai sensi della nuova norma sono la falsa attestazione e l’omissione di informazioni rilevanti. Volendo sintetizzare l’attestatore diviene penalmente responsabile ove inserisca nella relazione di attestazione informazioni false, od ometta di includere aspetti od informazioni rilevanti, in assenza delle quali il quadro che ai creditori la relazione di cui all’art. 161, comma 3, L.F.. offre sarebbe stato diverso, potendo condurre a decisioni sul voto altrettanto diverse. il delitto presuppone il dolo, e non può trattarsi quindi e semplicemente di errori, per quanto significativi ed ingiustificabili, che potrebbero unicamente generare una responsabilità civile, ma non penale. L’art. 236bis L.F. non richiede il dolo specifico, e quindi l’intenzione di ingannare per ottenere a favore proprio o di terzi un profitto ingiusto, e nemmeno intenzionale, essendo sufficiente la fattispecie più “leggera”, e quindi il solo dolo eventuale, o generico. In altri termini rileva l’intenzione di ingannare (che va acclarata), in funzione della quale l’attestatore sia pervenuto alla inclusione nella relazione di informazioni false o alla loro omissione. Il fatto in sé, quindi, di essere consapevoli della falsità o della rilevanza di quanto incluso od omesso, rispettivamente, comporta la maturazione di una responsabilità penale.
Quanto accaduto nella procedura concordataria su cui il Tribunale di Rovereto è stato chiamato ad esprimersi è in realtà piuttosto complesso, e tuttavia sintetizzabile, pur malamente, nella decisione del professionista attestatore di non includere nella propria relazione una posta, asseritamente di credito, costituita dall’acconto corrisposto ad una società di leasing (maxicanone), di fatto parte del patrimonio promesso in vendita alla società affittuaria dell’azienda, secondo uno schema (affitto e impegno all’acquisto) molto collaudato. La vicenda risale al 2009, prima della introduzione dell’art. 236bis LF., quando l’omissione di informazioni significative non costituiva espressamente fattispecie delittuosa.
Il percorso dei giudici è piuttosto lineare. Dal punto di vista oggettivo il ruolo dell’attestatore è quello di fornire non solo una valutazione, sulla verità dei dati e sulla fattibilità del piano concordatario, ma anche una sorta di certificazione a favore dei creditori chiamati al voto, in una procedura in cui al Tribunale non è ammessa alcuna valutazione di merito (interessante interpretazione questa, della Sentenza della Corte di Cassazione n.1521/2013), ma unicamente di completezza formale e di correttezza procedurale. E’ quindi una funzione certificativa e probatoria quella della relazione, della quale il pubblico (creditori) è per legge obbligato ad avvalersi, e di pubblica utilità quella dell’attestatore. Soggettivamente, l’attestatore è riconducibile alle figure di cui all’art. 359 c.p., alle quali è riferibile il delitto di falso ideologico di cui all’art. 481 c.p., riconoscibile nella condotta materiale di chi abbia falsamente attestato. Al delitto di falso ideologico è sufficiente il dolo generico, e quindi la coincidenza tra volontà e coscienza di alterazione del vero, senza alcun fine specifico, che deve pur sempre essere provato, non potendosi considerare implicito in alcuna fattispecie materiale.
Indipendentemente dalla vicenda di Rovigo, in cui peraltro e conclusioni perlomeno tecniche delle parti appaiono perlomeno discutibili, pare di poter rilevare che, diverso il percorso, siano invece nella sostanza molto simili le conclusioni, sia prima che dopo la riforma del 2012, per delineare il perimetro della responsabilità penale dell’attestatore. Sposando la tesi del Tribunale di Rovigo, la funzione di pubblica utilità di cui all’art. 359 c.p., ascrivibile all’attestatore, comporta in capo allo stesso l’applicabilità dell’art. 481 c.p., falso ideologico, che punisce con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 51 ad euro 516 “chiunque nell’esercizio di una professione …. o di altro servizio di pubblica utilità, attesta falsamente …. fatti dei quali è destinato a provare la verità”. Il comportamento punito appare molto simile al delitto di falsa attestazione introdotto con l’art. 236bis L.F., e analogo appare anche il carattere di reato di pericolo, bastando il dolo generico, che va in ogni caso provato (nella vicenda di Rovereto, alcune intercettazioni avevano consentito di accertarlo).
In conclusione, quindi, l’attestatore ante riforma che avesse dormito fino a ieri sonni tranquilli, convinto che le nuove fattispecie penali non potessero sfiorarlo, deve purtroppo al momento rilevare che viviamo in un mondo difficile, in cui anche su queste cose non sempre vi è certezza.