L’applicabilità del nuovo ravvedimento ai tributi locali
di Fabio GarriniLa Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) interviene a modificare le regole applicabili dal 2015 al ravvedimento operoso: in relazione all’applicabilità di tali novità (in particolare le nuove misure di definizione) ai tributi locali (ovviamente quelli che vengono pagati in autoliquidazione, IMU e TASI) consta un contributo del 19.01.2015 dell’IFEL – istituto per la Finanza e l’Economia Locale – il centro studi dell’ANCI (l’Associazione dei Comuni).
Il comma 637 della legge di Stabilità 2015 introduce all’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, accanto a quelle già previste (riduzione al 1/10 e ad 1/8 nel caso di definizione, rispettivamente, entro 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, nonché la riduzione ad 1/10 nel caso di presentazione della dichiarazione entro 90 giorni di ritardo dalla scadenza naturale), ulteriori 4 ipotesi di riduzione:
- alla lettera a-bis viene prevista la riduzione ad 1/9 del minimo nel caso di regolarizzazione entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione ovvero dall’errore commesso in assenza di dichiarazione periodica;
- alla lettera b-bis la riduzione ad 1/7 nel caso di definizione entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui è stata commessa l’irregolarità,
- alla lettera b-ter la riduzione ad 1/6 per le definizioni intervenute oltre il termine precedente;
- alla lettera b-quater è prevista una riduzione ad 1/5 nel caso di definizione successiva alla notifica di un PVC.
All’art. 13 viene aggiunto anche il nuovo comma 1-bis, il quale prevede che “le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate”. Questo è il punto che in questa sede interessa ribadire: essendo IMU e TASI tributi non amministrati dall’Agenzia delle entrate, occorre ben valutare quali siano le riduzioni applicabili alla definizione spontanea da parte del contribuente.
Visto il tenore letterale della norma, ai tributi comunali sarebbero quindi applicabili le ipotesi di cui alle lettere a-bis) e b-quater). Tralasciando quest’ultimo caso (l’IFEL segnala che potrebbe trovare applicazione in ipotesi residuali, quali nel caso di accertamento sul territorio comunale da parte della polizia locale di irregolarità tributarie) in pratica occorre concludere che l’unica nuova ipotesi applicabile anche per le definizioni dei tributi comunali è quella che prevede la riduzione ad 1/9 della sanzione minima.
Su questo punto l’IFEL osserva peraltro come la disposizione faccia riferimento ad un termine di 90 giorni collegato o alla data di presentazione della dichiarazione o, nel caso in cui la disciplina tributaria non preveda una dichiarazione periodica, alla data in cui doveva essere effettuato il versamento. Il centro studi osserva come la dichiarazione IMU, così come quella TASI, non può considerarsi dichiarazione periodica (anche se la questione è tutt’altro che piana…), in quanto non sussiste alcun obbligo normativo alla sua ripresentazione, nel caso in cui gli elementi che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta non abbiano subito modifiche. Quindi la riduzione ad 1/9 si applica facendo riferimento al momento in cui è stata commessa l’irregolarità.
Ciò posto, il ravvedimento per irregolarità di versamento IMU e TASI relative, ad esempio, al saldo 2014, si calcola facendo riferimento alla seguenti ipotesi di riduzione:
- entro il 15 gennaio 2015, con l’applicazione della sanzione ridotta ad 1/10 del 30%, ovvero il 3% (lett. a), tenendo peraltro conto del cosiddetto “ravvedimento sprint”, ossia la riduzione al 1/15 della sanzione per ogni giorno di ritardo, quando la definizione avviene nei 14 giorni successivi il compimento dell’irregolarità di versamento);
- entro il 16 marzo 2015, con l’applicazione della sanzione ridotta ad 1/9 del 30%, ovvero il 3,33% (lett. a-bis);
- entro il 16 dicembre 2015, con l’applicazione di una sanzione pari ad 1/8 del 30%, quindi 3,75% (lett. b).
Sul punto, nel forum organizzato da ItaliaOggi, è stato confermato dall’Agenzia delle entrate che alla descritta previsione si applica il favor rei, quindi le nuove più favorevoli ipotesi di definizione (quindi per i tributi locali la riduzione ad 1/9) si applicano anche ad irregolarità compiute prima del 01.01.2015.
Sul punto si ricorda (ma il tema riguarda ogni tipo di ravvedimento) che in sede di definizione spontanea, oltre al versamento dell’imposta e delle sanzioni, vanno assolti anche gli interessi moratori che maturano giorno per giorno e si applicano all’importo dovuto a titolo di imposta. Il tasso di interesse legale applicabile va calcolato con la regola del pro-rata temporis, sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi, quindi l’1% annuo, per il periodo 16-31 dicembre 2014, e lo 0,5% annuo dal 2015 (come stabilito dal Decreto del ministero dell’Economia dell’11 dicembre 2014).