I chiarimenti dell’INPS sul quadro RR
di Alessandro BonuzziLa circolare INPS n. 97/2016 pubblicata lo scorso 8 giugno fornisce chiarimenti sulla compilazione del quadro RR del modello Unico Persone Fisiche 2016 in cui devono essere dichiarati i contributi dovuti per l’anno 2015.
Sono tenuti alla redazione del prospetto:
- i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario,
- nonché i lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS.
La sezione I è destinata ai titolari di imprese artigiane e commerciali e ai soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per sé stessi, sia per le persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori).
In relazione all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, il documento in analisi precisa che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2015, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno.
Sul punto, continua chiarendo che, per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente:
- alla quota di partecipazione agli utili, ovvero
- alla quota del reddito attribuita al socio in caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale.
In altri termini, a detta dell’INPS, la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta dagli iscritti alla gestione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è data dalla somma dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef oltre a eventuali redditi d’impresa denunciati dalla S.r.l..
In passato, l’istituto, con la circolare n. 102/2003, ha sostenuto che i contributi vadano calcolati sulla totalità dei redditi derivanti anche dalla partecipazione in società di capitali, a prescindere dalla verifica dell’eventuale attività lavorativa svolta in società da parte del percipiente.
Seguendo tale tesi interpretativa, dunque, un socio di S.r.l. dovrebbe comprendere nell’imponibile previdenziale il reddito prodotto dalla S.r.l. partecipata a prescindere dal fatto che egli sia tenuto alla iscrizione alla gestione pensionistica per effetto del lavoro prestato nell’attività d’impresa.
Si dovrebbe, invece, ritenere che il rapporto previdenziale non possa prescindere dalla sussistenza dello svolgimento di un’attività lavorativa che giustifichi la tutela corrispondente (in tal senso sentenza n. 752/2015 e n. 744/2015 della Corte d’Appello de L’Aquila).
Passando alla sezione II del quadro RR, il prospetto deve essere compilato dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata.
La circolare ricorda come siano obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza, oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio ingegneri presso Inarcassa).
In relazione alla base su cui calcolare la contribuzione dovuta, l’imponibile è rappresentato dalla totalità del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef (quadro RE) compreso quello in forma associata (quadro RH) o quello proveniente – se adottato dal professionista – dal regime dei minimi (quadro LM sezione I) o dal regime forfettario (quadro LM sezione II).