Il concordato di gruppo non c’è?
di Marco Capraprecedente intervento, ho rilevato come il legislatore non abbia fin qui regolato la
crisi di gruppo, se non relativamente alle grandi imprese ed ai gruppi bancari e assicurativi.
masse attive e passive per l’approvazione separata da parte dei creditori di ciascuna entità.
conflitti di interesse tra i creditori di ciascun ente, le differenze tra le compagini, i rapporti di credito e debito infragruppo.
one company, one insolvency, one proceeding.
sentenza n. 20559/15 depositata il 13 ottobre 2015.
ad hoc), ricevendo in cambio una partecipazione al capitale sociale della stessa e divenendone soci illimitatamente responsabili.
[1].
concordato preventivo, ammessa dal Tribunale competente in ragione della sede della società di persone.
precede l’esame dei motivi [della decisione]
la considerazione che il giudizio non avrebbe potuto essere proposto, atteso che l’ordinamento giuridico italiano, allo stato attuale della legislazione, non contempla il cd. concordato preventivo di gruppo”.
- l’operazione ha inammissibilmente attratto tutte le società alla competenza del Tribunale in ragione della sede della s.n.c., in violazione dell’art. 161, c.1, l.f. (che non prevede deroghe alla competenza territoriale);
- il concordato preventivo avrebbe dovuto riguardare individualmente le singole società, non la s.n.c. in unione con le sue socie, non ammettendosi un unico giudizio omologatorio;
- il concordato preventivo della società non si estende ai soci illimitatamente responsabili, i quali beneficiano “solo” dell’effetto esdebitatorio ai sensi dell’art. 184, c.2, l.f. per i debiti sociali (e non per quelli personali);
- in presenza di un concordato di diverse società, occorre tenere distinte le masse attive e passive, che conservano la loro autonomia giuridica, mentre gli attuati conferimenti hanno confuso i patrimoni, con l’effetto che i creditori delle società più capienti hanno concorso, inammissibilmente, con quelli delle società meno capienti;
- le maggioranze per l’approvazione del concordato avrebbero dovuto essere calcolate in riferimento alle singole società.
la descritta operazione ha forzato il dato normativo – in particolare, gli art. 161 l.f. e 2740 c.c. – oltre i limiti che, a mezzo di una mera interpretazione ed in mancanza di una disciplina positiva del fenomeno (una legge che intenda disciplinare il concordato preventivo di gruppo dovrebbe verosimilmente occuparsi di regolarne la competenza, le forme del ricorso, la nomina degli organi, la formazione delle classi e delle masse), esso poteva ragionevolmente tollerare”.
cassato, senza rinvio, “
perché l’azione non poteva essere intrapresa”.
Commissione Rordorf, il cui schema di disegno di legge delega dedica
importanti novità alla disciplina concorsuale di gruppo.
salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”. Sul punto, pure si è pronunciata la sentenza qui in commento.