Conferimento in società di un’azienda organizzata in impresa familiare
di Giovanni ValcarenghiNella seconda giornata del Master Breve stiamo analizzando il tema del conferimento di azienda e spesso viene richiesto quali siano le conseguenze nel caso in cui oggetto dell’apporto sia una impresa familiare; in tale caso, l’operazione generalmente determina la creazione di un soggetto societario cui partecipano il titolare ed i familiari, magari con l’ottica di un passaggio generazionale.
Appare innanzitutto indispensabile comprendere se l’impresa familiare possa avere, o meno, i connotati di un soggetto societario, perché, se così fosse, si potrebbe parlare di trasformazione anziché di conferimento.
Con la riforma del diritto di famiglia, il legislatore ha rilevato l’esigenza di tutelare il familiare che presta il proprio lavoro nell’impresa di famiglia (normalmente a titolo gratuito) prevedendo, ai sensi dell’art. 230-bis Cod. Civ., il suo diritto di partecipazione agli utili dell’impresa ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Il diritto di partecipazione è intrasferibile e può essere liquidato in denaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione di lavoro ed in caso di alienazione dell’azienda.
L’art. 230-bis citato, come ha rilevato la giurisprudenza, si applica quando non sia configurabile un diverso rapporto (ad esempio, un rapporto di lavoro subordinato o associativo – Cassazione, sentenza n. 3520 del 24/03/2000); è possibile cioè una disciplina negoziale diversa, purché il familiare non sia posto in una posizione deteriore rispetto a quella prevista dall’art. 230-bis. In tal senso, quindi, l’istituto in questione assume natura residuale.
Per quanto riguarda la natura giuridica del rapporto che si instaura tra l’imprenditore e i familiari che prestano il proprio lavoro nell’impresa, in giurisprudenza, dopo varie oscillazioni, si è consolidato il principio secondo cui l’impresa familiare ha natura individuale e non collettiva (associativa); pertanto è imprenditore unicamente il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi. Ciò è comprovato dalla circostanza che il fallimento dell’imprenditore non coinvolge i familiari. In virtù della natura di impresa individuale, le eventuali perdite conseguite sono imputate esclusivamente al titolare dell’impresa familiare.
La conclusione si fonda sulle seguenti considerazioni:
- i familiari collaborano con l’imprenditore, hanno diritto al mantenimento, alla partecipazione agli utili, ma non influiscono sulla gestione. In tal senso si esprimono le seguenti pronunce: Cassazione, SS.UU. n. 6951 del 23/06/1993; Commissione Tributaria Provinciale di Catania n. 581 del 31/01/1998; Cassazione n. 5603 del 18/04/2002 e n. 7223 del 15/04/2004;
- l’istituto civilistico è collocato, nel Codice Civile, nel libro delle persone e della famiglia anziché in quello del lavoro o delle società, intendendo così chiaramente escludere la creazione di una nuova forma di esercizio collettivo dell’impresa.
Pertanto se all’impresa familiare è attribuita natura individuale, il passaggio ipotizzato è qualificabile come conferimento del patrimonio aziendale della prima nella costituenda società e non come trasformazione; in particolare, la richiamata pronuncia della CTP Catania, pronunciandosi su una presunta trasformazione da impresa familiare a società, ha lapidariamente affermato che:
- tale tipo di trasformazione è impossibile;
- l’operazione va qualificata quale conferimento dell’azienda esercitata dall’imprenditore individuale, eventualmente accompagnata dal conferimento dei diritti di credito dei collaboratori familiari nella medesima società conferitaria;
- l’ impresa familiare non può essere qualificata come impresa collettiva, alla stregua di società irregolare di persone.
Per fugare definitivamente ogni dubbio al riguardo, possiamo aggiungere alle precedenti considerazioni anche la recente sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. (n. 23676 del 04/11/2014) che, al riguardo, sancisce che l’incompatibilità tra “l’impresa” e la struttura societaria si evince:
- dalla disciplina patrimoniale relativa alla partecipazione del familiare (diritto agli utili ed agli accrescimenti), commisurata al lavoro prestato e non alla quota di partecipazione;
- dalla tipologia dei diritti del familiare e del socio (partecipazione alle decisioni riguardanti l’impiego degli utili, degli incrementi, la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi, ed addirittura la cessazione dell’impresa stessa), in contrasto evidente con la riserva a favore degli amministratori;
- dalla indicazione normativa, che configura l’impresa familiare “salvo che sia configurabile un diverso rapporto”;
- dalla impossibilità di mutuare regole dal comparto societario in via selettiva, ove le medesime non siano confliggenti con quelle proprie dell’istituto codicistico.
Assodato che l’operazione prospettata non può che assumere i contorni di un conferimento, si tratta di comprendere quale possa essere la posizione dei collaboratori, che pure vantano un diritto di credito nei confronti del titolare, in forza del disposto del codice civile sopra richiamato.
La vicenda richiede di precisare che:
- l’azienda pertiene al solo titolare;
- il conferimento in società determina la partecipazione del solo titolare all’ente costituito;
- i collaboratori vantano un eventuale diritto di credito per l’accrescimento del valore della ditta individuale cui hanno concorso;
- i collaboratori, per poter sottoscrivere parte del capitale del nuovo ente creato, dovranno sborsare del denaro, oppure utilizzare i crediti vantati nei confronti del titolare dell’impresa familiare.
Per quanto attiene alle considerazioni fiscali e contabili, si rinvia a prossimi interventi.