23 Giugno 2016

La disposizione antielusiva in tema di ACE

di Pietro Vitale
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È noto come l’aiuto alla crescita economica (ACE), introdotta dall’articolo 1 D.L. n. 201/2011, abbia lo scopo di agevolare le società che effettuano i propri investimenti con capitale anziché con debito. Tale decisione (debito versus capitale) non è una operazione fiscalmente abusiva ex articolo 10-bis L. n. 212/2000, bensì una legittima scelta lasciata all’imprenditore, a tal punto che l’ACE agevola il ricorso al capitale.

Si ricorda brevemente che il D.M. 14.3.2012 chiarisce che la base ACE dei soggetti IRES si calcola quale variazione positiva (non sono previsti meccanismi di recapture di eccedenze negative di base ACE) del patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio, escluso l’utile, rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010, tenendo quindi conto dei conferimenti in denaro (inclusa la rinuncia a crediti) dei soci e delle attribuzioni del patrimonio ai soci.

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