9 Gennaio 2015

In Gazzetta il decreto sull’allevamento

di Luigi Scappini
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L’art. 32, comma 2 del Tuir, in conformità a quanto previsto civilisticamente dall’articolo 2135 Cod. Civ., stabilisce che si considera attività agricola a titolo principale l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno.

Il dato letterale della norma deve essere interpretato nel senso che, se da un lato è vero che il terreno deve solo potenzialmente essere produttivo di un determinato quantitativo di mangime, dall’altro la riconduzione del terreno in capo all’imprenditore è condizione imprescindibile.

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