Immobili in B.L. con accordo: voluntary generosa anche senza rimpatrio
di Nicola FasanoFra i vari temi di interesse affrontati nel recente studio della Commissione OCDEC di Milano sulla voluntary disclosure, uno spunto interessante riguarda la regolarizzazione degli immobili posseduti in Paesi Black list con accordo. In modo del tutto condivisibile, infatti, lo studio evidenzia che anche in caso di mancato rimpatrio giuridico dell’immobile, gli anni oggetto di regolarizzazione sono sempre quelli ordinari (dal 2009 per il monitoraggio fiscale, dal 2010 per le imposte in caso di dichiarazione presentata), non potendosi certo applicare il raddoppio dei termini di cui all’art. 12, d.l. 78/2009.
Il dubbio nasce dal fatto che, come noto, in relazione alle attività che sono detenute in Stati o territori black-list con accordo (come per esempio Svizzera e Montecarlo), è necessario, al fine di ottenere la riduzione delle sanzioni previste dal decreto legge n. 167/90 alla metà del minimo, che:
- lo Stato in questione abbia stipulato un accordo con l’Italia entro lo scorso 2 marzo;
- venga effettuato il trasferimento dell’attività in Italia o in altro Paese europeo trasparente,
- ovvero sia effettuata la consegna all’intermediario finanziario estero del cosiddetto waiver ai fini della applicazione del principio del c.d. monitoraggio rafforzato.
In sostanza, nel caso delle attività finanziarie, grazie al rilascio dell’autorizzazione da parte del contribuente alla banca estera a fornire eventuali dati richiesti dall’Agenzia delle Entrate sugli anni post-sanatoria (c.d. “waiver” che peraltro le banche svizzere stanno accettando solo se conforme al proprio format e non a quello dell’Agenzia delle Entrate), non è indispensabile rimpatriare le attività per godere dei benefici tipici della procedura di collaborazione volontaria.
Le suddette condizioni, infatti, consentono anche la sterilizzazione del raddoppio dei termini di cui all’articolo 12 del d.l. n. 78/2009, sia ai fini delle imposte che delle contestazioni sull’RW.
Sennonchè lo studio rileva come in relazione agli immobili (nonché agli altri asse di natura patrimoniale quali per esempio opere d’arte, gioielli ecc.) non può essere rilasciato alcun waiver da parte del contribuente, il quale, peraltro, potrebbe non avere interesse a procedere al rimpatrio giuridico mediante l’attribuzione di uno specifico mandato senza intestazione ad una società fiduciaria italiana.
Ebbene, in modo del tutto condivisibile lo studio conclude che la presenza della condizione principale e generale della sottoscrizione dell’accordo finalizzato all’effettivo scambio di informazioni con il Paese black list, deve ritenersi sufficiente nel caso degli immobili per sterilizzare il raddoppio dei termini normalmente previsto dall’art. 12, d.l. 78/2009.
È appena il caso di osservare che, ovviamente, in caso di mancato rimpatrio giuridico dell’immobile (o, eventualmente, di vendita dello stesso e trasferimento delle somme conseguenti in Italia o in altro Paese europeo trasparente) le sanzioni ai fini del monitoraggio fiscale sono ridotte invece che alla metà nella misura di un quarto per ciascun anno.
In altri termini, mentre con il rimpatrio le sanzioni RW, nell’ipotesi più favorevole per il contribuente, sono fissate, in definitiva, nella misura dello 0,5% annuo, in assenza di tale condizione le sanzioni, sempre nella migliore delle ipotesi, sono da applicarsi nella misura dello 0,75% annuo.