Lettere di intento: tutto in stand by sino al giorno 11/02/2015
di Giovanni ValcarenghiIntervenendo in anticipo rispetto ai tempi prospettati, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato ieri sera sul proprio sito il Provvedimento 159674, con il quale si dà pratica attuazione alle nuove regole di gestione delle lettere di intento relative alle operazioni poste in essere dall’1/01/2015.
Il nuovo iter appare così strutturato:
- il soggetto che intende acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, in quanto esportatore abituale dotato di sufficiente plafond, trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate (in proprio, oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando apposito software di supporto che sarà pubblicato a breve) un tracciato record che ha la struttura grafica della precedente lettera di intento, integrato da un maggior dettaglio di dati anagrafici e dai riferimenti al tipo di plafond. In particolare, va specificato se trattasi di plafond fisso o mobile e se sia già stata presentata la dichiarazione annuale IVA (in caso contrario, bisogna specificare da quali operazioni – esportazioni, cessioni intracomunitarie, cessioni a San Marino, operazioni assimilate, operazioni straordinarie con subentro nel plafond – promana il plafond stesso);
- il medesimo soggetto, stampa la dichiarazione trasmessa (con l’omissione dei dati relativi al plafond) unitamente alla ricevuta, e la invia al proprio fornitore;
- quest’ultimo, grazie ad una utility ad accesso libero, che sarà a breve messa a disposizione sul sito dell’Agenzia, riscontra l’avvenuto invio telematico dei dati all’Agenzia, e provvede alla emissione della fattura senza applicazione del tributo, richiamando i numeri di protocollo che le parti hanno attribuito alla lettera di intento.
Sin qui nulla di dirompente, se non la agevolazione (per il fornitore) di poter controllare in modo semplice e snello (senza dover ricorrere all’aiuto del professionista) la veridicità della lettera di intento cartacea che gli è stata inoltrata. Restano fermi gli ulteriori obblighi di annotazione della lettera di intento sull’apposito libro o in apposita sezione dei registri IVA.
Ma il nuovo sistema si potrà applicare, per effetto della cautele imposte dallo Statuto del contribuente, solo dopo 60 giorni dall’emanazione dei provvedimenti attuativi (e, volendo essere pignoli, dalla pubblicazione del software sul sito dell’Agenzia che, al momento in cui si scrive, non appare ancora disponibile). Quindi, tutto rimane sospeso sino al giorno 11 febbraio 2015.
Per coprire il periodo transitorio, il paragrafo 5 del provvedimento detta le regole da adottare in questo lasso temporale; in particolare, si afferma che:
- fino all’11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione di intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità vigenti anteriormente alla emanazione del Provvedimento;
- in tal caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle entrate (proprio perché presentazione non c’è stata);
- tuttavia, gli operatori possono volontariamente avvalersi della nuova procedura già dal giorno di pubblicazione del software (ed, in tal caso, sembra che il fornitore sia obbligato alla verifica telematica).
Quando si giungerà al giorno 12 febbraio 2015, il regime di “sospensione degli effetti” svanirà, con la conseguenza che:
- l’emittente della lettera di intento dovrà provvedere all’invio telematico del documento all’Agenzia delle entrate, se la copertura della lettera di intento medesima riguarda anche operazioni poste in essere dopo tale data (in pratica, l’adempimento riguarderà tutte le richieste di fornitura per il periodo dal 01 al 31.12.2015). Non viene precisato se sia necessario un nuovo inoltro cartaceo al fornitore;
- il soggetto che riceve la lettera di intento (appunto, non si comprende se la riceverà ex novo, oppure si intende già definitivamente ricevuta con le vecchie modalità) dovrà verificare, per le forniture poste in essere a decorrere dal medesimo 12 febbraio 2015, la presenza del corretto invio all’amministrazione, con la procedura di cui si è detto in precedenza (diversamente si asterrà dalla non applicazione del tributo).
Accogliendo con favore le semplificazioni, ci si augura che l’Agenzia delle entrate precisi meglio, in una circolare, quale sia il ruolo del fornitore dell’esportatore abituale in questo periodo transitorio che va dal 01.01.2015 (momento a decorrere dal quale acquisisce efficacia la disposizione del decreto semplificazioni) sino al 11.02.2015 compreso. Infatti, se il provvedimento specifica in modo chiaro che egli non debba effettuare alcun riscontro sul documento ricevuto, non si trova scritto in modo chiaro e preciso che non si debba attivare alcuna trasmissione del contenuto della lettera di intento secondo le vecchie abitudini.
Pare, comunque, dallo spirito del provvedimento, che anche tale adempimento sia sostanzialmente soppresso, quasi a significare che la vecchia procedura sia ormai inefficacie per le operazioni relative al 2015.
In effetti, potrebbe restare qualche perplessità per il semplice fatto che, ove fosse valida la ricostruzione effettuata, potrebbero esistere talune operazioni completamente prive di monitoraggio telematico immediato.
Si pensi, ad esempio, ad una lettera di intento emessa a valere per le forniture del solo mese di gennaio 2015, oppure per una singola operazione “spot”, magari anche di importo rilevante. Agendo secondo quanto sembra di comprendere, tale lettera di intento sfuggirebbe a qualsiasi monitoraggio infrannuale tanto ad opera del soggetto emittente quanto ad opera del ricevente. Tuttavia, non va dimenticato che, nella prossima dichiarazione annuale, il fornitore dovrà operare un riepilogo delle forniture senza applicazione di IVA, con la conseguenza che il cerchio dovrebbe chiudersi.
Diversamente, ove lo spirito non fosse quello sopra evocato, non vi sarebbe di che allarmarsi, poiché l’eventuale trasmissione telematica (vecchia maniera, ad opera del fornitore, per la lettera di intento ricevuta anche in dicembre 2014) potrebbe avvenire entro il prossimo 16 gennaio (rectius, 16 febbraio), con tutto il tempo a disposizione perché vengano emanati i necessari approfondimenti.
Il panorama diviene allora certo:
- le aziende possono ora “liberare” le loro lettere di intento seguendo le pregresse abitudini;
- i fornitori non le potranno “rifiutare in attesa di chiarimenti” come anche grossi operatori stanno ancora facendo in questi giorni;
- per evitare qualsiasi spettro sanzionatorio, si attendano conferme in merito all’assoluta assenza di obblighi di trasmissione telematica (vecchia maniera) delle lettere di intento emesse a valere sul periodo 01.01.2015 – 11.02.2015.
Si noti, infine, un’ultima cosa: per le lettere di intento a valere per tutto il 2015, il soggetto emittente avrà tutta la convenienza ad anticipare la trasmissione con le nuove procedure, senza attendere il giorno 12 febbraio prossimo. Infatti, se vi fosse la necessità di una consegna di merce proprio in tale giorno e venisse richiesta la presenza di una ricevuta telematica almeno di pari data, potrebbe accadere che il riscontro sul sito dell’Agenzia delle entrate (a carico del fornitore) dia esito negativo, con conseguente necessità di applicare l’IVA alla fornitura.