Stop al fermo se il bene mobile è strumentale all’attività
di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365A seguito delle modifiche apportate all’articolo 86, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 dall’art. 52, comma 1, lettera m-bis del D.L. n. 69/2013, rispetto alla comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo, il debitore o i coobbligati che svolgono un’attività di impresa ovvero una professione, nel termine di trenta giorni dalla notifica di detta comunicazione, hanno la possibilità di dimostrare all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività svolta, con ciò inibendo la procedura. Due sono le condizioni fondamentali previste dalla norma:
- Il bene mobile deve avere natura strumentale allo svolgimento delle attività;
- Il debitore o i suoi coobbligati devono fornire adeguata dimostrazione.
L’intervento normativo si pone nel solco di altri precedenti che già erano intervenuti a favore dei debitori iscritti a ruolo esercenti un’attività d’impresa o professionale, come nella ipotesi di impignorabilità relativa dei beni indispensabili all’esercizio dell’attività, laddove è posto un vincolo di pignoramento parziale dei beni stessi nei limiti di 1/5, nonché la sussidiarietà rispetto agli altri beni pignorabili.
Il riferimento generico al nesso di strumentalità del bene mobile rispetto all’attività svolta può però condurre ad un ampliamento eccessivo delle garanzie poste dal legislatore. La problematica a livello interpretativo ovviamente interessa anche l’agente della riscossione, il quale deve giudicare in maniera conforme le opposizioni dei debitori. L’esatta definizione del concetto di “strumentalità all’attività di impresa o della professione” non è affatto semplice, sebbene la stessa non sembri coincidere con la nozione di bene indispensabile per l’esercizio del mestiere. Infatti, un bene strumentale non è necessariamente indispensabile per l’attività, mentre è solitamente vero il contrario, ossia il bene indispensabile è, di norma, anche strumentale all’impresa. In sostanza, il bene strumentale sembrerebbe poter essere considerato un minus rispetto al bene indispensabile, il cui fermo determinerebbe non già un rallentamento, come nel primo caso, bensì la sostanziale impossibilità di proseguire l’attività lavorativa.
La possibile soluzione interpretativa per delimitare il concetto di “bene mobile strumentale” è rinvenibile nell’orientamento consolidato nelle diverse Circolari emanate nel tempo dall’Agenzia delle Entrate (Circolari n. 37/E/1997, n. 48/E/1998, n. 1/E/2007, n. 11/E/2007; Risoluzione n. 59/E/2007), secondo cui il requisito della strumentalità deve essere comunque circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell’impresa dipende direttamente dall’impiego del veicolo (regolarmente riportato nei registri contabili). Questa posizione reca l’inevitabile corollario che a parere dell’Amministrazione finanziaria sono da escludere quei beni che, seppur indirettamente, sono comunque necessari per lo svolgimento di alcune fasi della produzione o della commercializzazione.
Deriva pertanto che la disposizione di cui al citato art. 86, comma 2 e dunque il “blocco” del fermo amministrativo potrà essere utilmente invocata ogni qualvolta sussistano tutte le seguenti condizioni:
- il veicolo oggetto della procedura di fermo sia di proprietà del debitore;
- il debitore (persona fisica o giuridica), sia un esercente una professione o un’attività imprenditoriale;
- l’utilizzo del predetto veicolo abbia una certa rilevanza nell’attività lavorativa del debitore, fornendo al medesimo i ricavi caratteristici dell’attività.
La terza condizione diviene ovviamente fondamentale sul fronte dell’adeguata dimostrazione della strumentalità del bene. In tale direzione occorre anzitutto distinguere tra veicoli “strumentali” per natura e veicoli “strumentali” per utilizzo o destinazione.
I primi (ad es. gli autocarri, gli autotreni, gli autoarticolati, gli autosnodati, i mezzi d’opera, gli automezzi ad uso speciale) si caratterizzano in quanto dotati di struttura, meccanica e/o allestimenti fissi tali da determinarne un esclusivo impiego nell’attività produttiva. La dimostrazione difensiva non incontra certo problemi di sorta.
Per quanto concerne, invece, l’ampia categoria dei veicoli “strumentali per destinazione” trovano collocazione le ulteriori sottocategorie:
- veicoli esclusivamente strumentali poiché impiegati con finalità pubbliche, cioè ad uso pubblico (ad es. i taxi);
- veicoli strumentali per destinazione esclusiva all’attività (ad es. gli autoveicoli delle scuole guida);
- tutti gli altri veicoli ad uso aziendale o professionale.
Anche le prime due sottocategorie dapprima elencate non creano particolari problemi al debitore circa la dimostrazione della strumentalità del bene, facilmente desumibile da licenze/concessioni amministrative variamente denominate o annotazioni sul libretto/carta di circolazione dell’uso del veicolo.
Il problema sorge per la terza sottocategoria, laddove la natura strumentale non può essere preventivamente apprezzata e definita dall’agente della riscossione. Si pone dunque l’obbligo dell’adeguata dimostrazione da parte del contribuente, altrimenti correndosi il rischio di un diniego dell’istanza di blocco della procedura. A vedere però sempre le precisazioni dell’Amministrazione finanziaria fornite nel tempo, tale onere probatorio non sembra affatto semplice da assolvere, in quanto ad esempio è stata esclusa la sussistenza del requisito di strumentalità, con riferimento alle “autovetture utilizzate da un’impresa commerciale allo scopo di visitare i propri clienti (nel quadro della presentazione del prodotto finalizzata alla successiva eventuale vendita)” (R.M. n. 59/E/2007), oppure alle autovetture, allestite all’esterno con messaggi pubblicitari e marchi d’impresa (volte a pubblicizzare i servizi offerti), messe a disposizione dei collaboratori dell’impresa per lo svolgimento di servizi legati all’attività di mediazione immobiliare, poiché “non costituiscono beni senza i quali l’attività di mediazione immobiliare cui si riferiscono non può essere svolta, né perdono la caratteristica principale di bene destinato al trasporto di persone” (Circolare Ministeriale n. 50/E/2002, punto 12).
Purtroppo soluzioni diverse non si rinvengono, essendo semplice presumere che Equitalia non si discosti, come linea di pensiero, dai precedenti di prassi citati. Non resta pertanto che provare in maniera adeguata che il veicolo non è sostituibile con altro mezzo dotato di analoghe caratteristiche e che il relativo utilizzo sia effettivamente inerente e funzionale all’esercizio dell’attività e alla produzione dei relativi proventi.