12 Settembre 2014

La verifica della prevalenza nelle attività connesse

di Luigi Scappini
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Come di consueto, l’Agenzia delle Entrate, con la 
circolare n. 25/E del 6 agosto 2014, ha ufficializzato l’indirizzo che gli Uffici devono seguire nell’
attività di
 contrasto all’
evasione e all’
elusione fiscale in merito al 
periodo di imposta 
2014.
Per quanto riguarda il 
comparto 
agricolo, l’Agenzia anticipa come l’azione di controllo sarà focalizzata “
tenendo conto prioritariamente delle imprese che svolgono le c.d. “attività connesse 
(manipolazione, commercializzazione e trasformazione) aventi ad oggetto prodotti agricoli acquisiti prevalentemente da terzi.”, nonché le attività agrituristiche che troppo spesso nascondono vere e proprie attività di ristorazione.
Rimandando ad altro intervento l’analisi delle caratteristiche richieste agli agriturismi per essere considerati come tali, in questa sede analizziamo le 
caratteristiche che debbono avere le 
attività 
connesse per poter fruire del 
regime di tassazione 
agevolato, consistente, come ben noto, nella tassazione quale 
reddito agrario 
ex articolo 32 Tuir e quindi su base catastale.
Ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c) Tuir si 
considerano attività agricole 
connesse le attività di cui all’articolo 2135, comma 3 codice civile dirette rispettivamente alla 
manipolazione
conservazione
trasformazione
commercializzazione e 
valorizzazione,  a prescindere dal loro effettivo esercizio sul terreno, di 
prodotti che vengono 
ottenuti 
prevalentemente dalle 
attività agricole per eccellenza e quindi dalla coltivazione del fondo, dalla silvicoltura e dell’allevamento degli animali.
Punto di partenza è che dette 
attività siano 
svolte da un 
imprenditore agricolo.
Rispettato questo prerequisito soggettivo, è necessario che le attività abbiano a oggetto 
prodotti ricompresi tra quelli previsti in un 
decreto 
ministeriale emanato con cadenza biennale e che sia rispettato il requisito della 
prevalenza.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate se con la 
Circolare n. 44/E/2002 aveva ammesso l’acquisto e utilizzo di prodotti da soggetti terzi “
al fine di migliorare la qualità del prodotto finale e di aumentare la redditività complessiva per l’impresa agricola …”, con la successiva 
Circolare n. 44/E/2004 ha ulteriormente allargato il perimetro di azione ammettendo l’approvvigionamento presso terzi “
al fine di ottenere anche un mero aumento quantitativo della produzione e un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva” nonché “
per un miglioramento della gamma di beni complessivamente offerti dall’impresa agricola, sempreché i beni acquistati siano riconducibili al comparto produttivo in cui opera l’imprenditore agricolo (ad esempio, allevamento, ortofrutta, viticoltura, floricoltura)”.
Per rendere meglio i concetti, ipotizziamo un viticoltore che procede all’acquisto di uve presso terzi, egli effettuerà miglioramento:
  • qualitativo se acquista uva da taglio;
  • quantitativo se acquista uva per aumentare la produzione complessiva e
  • di gamma se l’uva acquistata è destinata alla produzione di ulteriori tipologie di vini
Il tutto, ovviamente, nel 
rispetto della 
prevalenza delle uve prodotte dalla coltivazione del terreno.
Riassumendo la prassi succedutasi nel tempo, si può concludere che, è ammesso l’acquisto di prodotti presso terzi ai fini di un miglioramento:
  • nella qualità,
  • nella quantità e
  • nella gamma
  • di prodotti offerti.
In ragione del 
fine per cui l’imprenditore agricolo, perché bisogna sempre essere tali, procede all’approvvigionamento presso terzi, 
differente sarà la 
modalità di 
verifica del rispetto della 
prevalenza.
Infatti, al fine della determinazione della prevalenza è necessario differenziare la metodologia di calcolo a seconda della casistica:
  1. nel caso di miglioramento quantitativo e qualitativo si dovrà effettuare un confronto in termini quantitativi fra i prodotti ottenuti dall’attività agricola principale ed i prodotti acquistati presso terzi;
  2. in ipotesi di un miglioramento della gamma dei prodotti offerti il confronto dovrà effettuarsi in termini di valore normale dei beni stessi, intendendo per valore normale quello definito dal legislatore tributario all’articolo 9, comma 3 Tuir.
In caso di 
mancato 
rispetto del requisito della prevalenza, se 
oggetto delle attività connesse sono 
prodotti di cui al 
decreto ministeriale soprarichiamato, fino al raggiungimento del limite, il reddito sarà determinato catastalmente, mentre per l’
eccedenza, la determinazione avverrà secondo le regole tipiche del 
reddito di impresa di cui all’articolo 56 Tuir.
Nella differente ipotesi di produzione di 
prodotti 
non 
rientranti nella tabella ministeriale, il reddito sarà 
integralmente ricondotto tra quelli di 
impresa e determinato secondo le 
regole 
ordinarie
non essedo 
applicabile la previsione di tassazione forfettaria di cui al successivo 
articolo 56-bis Tuir, previsto per i prodotto non rientranti nella tabella ma “
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali”.