La verifica della prevalenza nelle attività connesse
di Luigi Scappinicircolare n. 25/E del 6 agosto 2014, ha ufficializzato l’indirizzo che gli Uffici devono seguire nell’
attività di
contrasto all’
evasione e all’
elusione fiscale in merito al
periodo di imposta
2014.
comparto
agricolo, l’Agenzia anticipa come l’azione di controllo sarà focalizzata “
tenendo conto prioritariamente delle imprese che svolgono le c.d. “attività connesse
(manipolazione, commercializzazione e trasformazione) aventi ad oggetto prodotti agricoli acquisiti prevalentemente da terzi.”, nonché le attività agrituristiche che troppo spesso nascondono vere e proprie attività di ristorazione.
caratteristiche che debbono avere le
attività
connesse per poter fruire del
regime di tassazione
agevolato, consistente, come ben noto, nella tassazione quale
reddito agrario
ex articolo 32 Tuir e quindi su base catastale.
considerano attività agricole
connesse le attività di cui all’articolo 2135, comma 3 codice civile dirette rispettivamente alla
manipolazione,
conservazione,
trasformazione,
commercializzazione e
valorizzazione, a prescindere dal loro effettivo esercizio sul terreno, di
prodotti che vengono
ottenuti
prevalentemente dalle
attività agricole per eccellenza e quindi dalla coltivazione del fondo, dalla silvicoltura e dell’allevamento degli animali.
attività siano
svolte da un
imprenditore agricolo.
prodotti ricompresi tra quelli previsti in un
decreto
ministeriale emanato con cadenza biennale e che sia rispettato il requisito della
prevalenza.
Circolare n. 44/E/2002 aveva ammesso l’acquisto e utilizzo di prodotti da soggetti terzi “
al fine di migliorare la qualità del prodotto finale e di aumentare la redditività complessiva per l’impresa agricola …”, con la successiva
Circolare n. 44/E/2004 ha ulteriormente allargato il perimetro di azione ammettendo l’approvvigionamento presso terzi “
al fine di ottenere anche un mero aumento quantitativo della produzione e un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva” nonché “
per un miglioramento della gamma di beni complessivamente offerti dall’impresa agricola, sempreché i beni acquistati siano riconducibili al comparto produttivo in cui opera l’imprenditore agricolo (ad esempio, allevamento, ortofrutta, viticoltura, floricoltura)”.
- qualitativo se acquista uva da taglio;
- quantitativo se acquista uva per aumentare la produzione complessiva e
- di gamma se l’uva acquistata è destinata alla produzione di ulteriori tipologie di vini
rispetto della
prevalenza delle uve prodotte dalla coltivazione del terreno.
- nella qualità,
- nella quantità e
- nella gamma
- di prodotti offerti.
fine per cui l’imprenditore agricolo, perché bisogna sempre essere tali, procede all’approvvigionamento presso terzi,
differente sarà la
modalità di
verifica del rispetto della
prevalenza.
- nel caso di miglioramento quantitativo e qualitativo si dovrà effettuare un confronto in termini quantitativi fra i prodotti ottenuti dall’attività agricola principale ed i prodotti acquistati presso terzi;
- in ipotesi di un miglioramento della gamma dei prodotti offerti il confronto dovrà effettuarsi in termini di valore normale dei beni stessi, intendendo per valore normale quello definito dal legislatore tributario all’articolo 9, comma 3 Tuir.
mancato
rispetto del requisito della prevalenza, se
oggetto delle attività connesse sono
prodotti di cui al
decreto ministeriale soprarichiamato, fino al raggiungimento del limite, il reddito sarà determinato catastalmente, mentre per l’
eccedenza, la determinazione avverrà secondo le regole tipiche del
reddito di impresa di cui all’articolo 56 Tuir.
prodotti
non
rientranti nella tabella ministeriale, il reddito sarà
integralmente ricondotto tra quelli di
impresa e determinato secondo le
regole
ordinarie,
non essedo
applicabile la previsione di tassazione forfettaria di cui al successivo
articolo 56-bis Tuir, previsto per i prodotto non rientranti nella tabella ma “
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali”.