Voluntary: prima della nuova edizione meglio chiarire le incertezze
di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365Il preannunciato arrivo della nuova edizione della voluntary disclosure potrebbe rappresentare l’occasione di rimediare anche ai molteplici equivoci che sono sorti (e stanno sorgendo ancora) in sede di liquidazione delle pratiche prodotte. Il primo evidente elemento di difformità riguarda il grado di conoscenza, da parte del personale incaricato, della problematica di cui si discute. La totale assenza di documenti di prassi sulla corretta determinazione dei redditi finanziari esteri, nonché sull’esatto inquadramento di determinati prodotti finanziari, o piuttosto sulla corretta interpretazione delle convenzioni contro delle doppie imposizioni, ha aperto scenari eterogenei in tutt’Italia: da un lato, i consulenti hanno rimediato nel limite del possibile, facendo ricorso anche a documenti emanati dalla dottrina esterna; dall’altro, i funzionari dell’Amministrazione finanziaria hanno interpretato in vario modo le relative regole applicative, con risultati a volte contrastanti. Ad esempio, sarebbe interessante conoscere sul piano statistico in quante procedure di collaborazione volontaria, con conti correnti in valuta estera, si sia proceduto, al ricorrere dell’obbligo normativo, alla determinazione analitica delle differenze su cambio conseguenti alla cessione della valuta medesima. Chi scrive ritiene che diverse istanze, ancorchè asseritamente analitiche, siano “tranquillamente” approdate alla conclusione pur in assenza di un simile riscontro.
La prima fondamentale esigenza è pertanto un bel documento di prassi che in maniera sistematica e con esempi concreti dia contezza della modalità di determinazione di detti redditi, prendendo inoltre anche una posizione ben precisa in materia di crediti d’imposta, che a parere di chi scrive devono essere riconosciuti nell’ambito della procedura medesima, anche per evitare l’inutile pantomima di dover prima produrre delle dichiarazioni integrative per recuperare i crediti d’imposta e successivamente procedere alla voluntary per sanare le ulteriori violazioni.
Il secondo equivoco riguarda la propensione del personale alla conoscenza della problematica e al corretto approccio alla stessa. La voluntary ha avuto una enorme diffusione, forse non adeguatamente prevista dall’Amministrazione finanziaria. L’esito però è stato il coinvolgimento sommario degli uffici periferici, con “reclutamento” più o meno forzato e dagli esiti imprevisti: in diverse occasioni la sensazione ricevuta è che l’approccio sia stato del “liquidiamo in ogni modo”, mentre in altre circostanze si è assistito ad approcci di tipo “accertativo” vecchio stampo. Ad esempio, è noto che l’emersione ha riguardato annualità vecchie rispetto alle quali non vi sono solitamente ulteriori documenti conservati, fatta eccezione per quelli forniti dagli istituti di credito. D’altra parte i protagonisti della voluntary, o sono stati soggetti privati, senza obblighi di sorta, ovvero evasori che ben si guardavano dal conservare la documentazione. Ma in entrambi i casi, nella sostanza, l’assenza di ulteriore documentazione non rappresenta un problema: per i privati, infatti, nessuna presunzione ulteriore può operare (solitamente si tratta della mera gestione degli investimenti esteri, desumibile dalla documentazione bancaria); per i secondi, l’adozione della procedura ha comportato una completa confessione, con illustrazione della tecnica evasiva. Pensare che possa essere stato nascosto qualcosa non ha fondamento.
Eppure sono sopraggiunte le richieste più incomprensibili, come la produzione dei dati contabili delle società ritenute fittizie (se sono state considerate fittizie, è evidente che non hanno alcun dato contabile), la documentazione della frequenza degli accessi alle cassette di sicurezza (nemmeno alcun documento di prassi in materia di vd si è mai sognato di fare una simile precisazione, posto che il dato non serve assolutamente a nulla), o ancora la richiesta di produrre le autocertificazioni che invero servono soltanto al professionista per evitare coinvolgimenti in caso di non veritiere dichiarazioni del contribuente. Sul tema è davvero “strana” la posizione registrata da alcuni uffici. Ci si chiede, infatti, che senso abbia volere la dichiarazione sostitutiva di assenza di cause ostative: una simile dichiarazione all’Amministrazione finanziaria non serve a nulla, posto che se il contribuente ha subito, ad esempio, una verifica fiscale sui capitali oggetto di emersione, di certo una eventuale autocertificazione non consente di superare la causa ostativa.
Il problema è che se la pratica è stata affidata ad un funzionario che ha confidenza con i capitali esteri, allora la procedura è abbastanza fluida e i ragionamenti sono validi ed interessanti da effettuarsi. Se invece la pratica è nelle mani del funzionario abituato ad accertare il reddito d’impresa italiano, oppure i redditi delle persone fisiche, allora bisogna armarsi solo di tanta pazienza. Anche in tale direzione urge un intervento di prassi atto ad indicare le modalità operative della procedura di liquidazione.
Per non parlare, infine, della risoluzione di problemi atavici. È noto che in tutt’Italia ogni ufficio la pensa come vuole circa la tassazione del presunto dividendo distribuito ai soci a seguito dell’evasione della società. Ebbene chi scrive ritiene che è violativo dell’articolo 53 della Costituzione non riconoscere che il reddito tassabile in capo ai soci deve essere nettizzato delle imposte regolarizzate dalla società, non potendosi pretendere di tassare il lordo, altrimenti si procederebbe ad una palese doppia imposizione, anche in violazione dell’articolo 163 del Tuir. Ancora, andrebbero chiariti gli adempimenti da effettuarsi in materia di riciclaggio, per evitare una “corsa alla segnalazione” che ha soltanto un sapore burocratico del “non sapendo cosa accade, meglio comunicare”: l’effetto palese è stato l’enorme mole di segnalazioni effettuate.
Dubbi che poi sono enormi circa l’utilizzo del contante prelevato: anche al riguardo appare del tutto incoerente richiedere dichiarazioni del tipo: ho pagato tizio per lavori di ristrutturazione, ho pagato il medico caio, etc.. Simili affermazioni sono semplici delazioni; non avendo alcuna documentazione e a distanza di anni, sembra più logico credere che trattasi di mera inventiva del contribuente che procede alla voluntary, pur di soddisfare la richiesta di giustificare il prelievo, che invece davvero pensare che trattasi di dichiarazioni veritiere.
La soluzione è una soltanto: non richiedere informazioni di sorta. Il prelievo è stato destinato ad utilizzi personali o ad altri investimenti. Delle due l’una: o i soldi non esistono più, oppure sono localizzati da qualche parte. Se sono all’estero e il contribuente non li dichiara, egli si assume il rischio della dichiarazione falsa nell’ambito della voluntary disclosure. Chi scrive ritiene che in base a tale assunto, sul piano dell’istanza, è inutile disquisire della mancata giustificazione del prelievo, essendo sufficiente una dichiarazione sostitutiva che affermi, o utilizzi documentati, ovvero utilizzi personali. Se un domani dovessero emergere altri capitali all’estero, allora saranno le conseguenze penali a punire, amaramente, il contribuente infedele.
In ultimo, la necessità di chiarire dei punti oscuri in ordine agli adempimenti. Si pensi alla corretta gestione delle polizze assicurative unit linked o ancora quali sono i paesi realmente black list, dove, ad esempio, si registra la contraddizione più grande in ordine allo stato del Jersey, che ha una convenzione ratificata alla fine del 2015 (dunque prima di Svizzera e Monaco). Come sia possibile che detto paese sia considerato “white” in Unico 2016, per quanto concerne i costi black list del 2015 (mentre Svizzera e Monaco sono ancora giustamente “black list”), e invece nella voluntary sia ritenuto “black list” è un mistero al momento irrisolto, posto che solo nella circolare n. 10 del 2015 vi è un cenno “lampo” con Jersey elencato nei paesi black list ma senza ulteriori spiegazioni. Forse sarebbe il caso di rimediare.
13 Ottobre 2016 a 9:58
buongiorno, ho segnalato già anni orsono la circostanza al mio ordine di Milano, facendo notare proprio il silenzio della legge in materia. Gli Uffici hanno sempre giustificato tale mancanza con la tipicità dell’accertamento parziale automatizzato, come se lo stesso non potesse essere affetto da vizi o errori. Insomma viene trattato come fosse la bibbia!
13 Ottobre 2016 a 10:40
molto esauriente grazie.