Flat tax incrementale con agevolazione Irpef
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariDopo la pubblicazione della circolare n. 18/E/2023, i professionisti possono certamente valutare con maggiore precisione l’applicazione della flat tax incrementale per i propri clienti. Si ricorda che si tratta di una tassazione sostitutiva Irpef ed addizionali (regionale e comunale) del 15% sul differenziale positivo esistente tra:
- il reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo del periodo d’imposta 2023 e;
- il maggior reddito (d’impresa e/o di lavoro autonomo) del triennio 2020-2022, al netto della franchigia del 5%, da applicarsi sul reddito di riferimento (maggiore del triennio).
In ogni caso, l’importo soggetto ad imposta sostitutiva del 15% non può eccedere euro 40.000, con la conseguenza che l’eventuale eccedenza sarà soggetta ad imposta ordinaria Irpef.
Trattandosi di un’opportunità prevista dall’articolo 1, comma 55, L. 197/2022, solo per il periodo d’imposta 2023, è necessario comprendere, già in questi ultimi mesi, quali sono i margini di convenienza per la sua applicazione.
Uno degli aspetti chiariti dall’Agenzia delle entrate riguarda il rapporto tra la tassazione sostitutiva e la tassazione ordinaria Irpef, posto che non era chiaro, dalla lettura norma, se il reddito soggetto alla flat tax dovesse essere preso in considerazione per l’individuazione degli scaglioni Irpef da applicare alla quota parte di reddito soggetta a tassazione ordinaria. È bene ricordare, infatti, che l’agevolazione riguarda solamente l’eccedenza del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo del 2023 rispetto ai medesimi redditi dichiarati nel triennio precedente. In altre parole, restano estranei alla tassazione sostitutiva eventuali altri redditi dichiarati dal contribuente (fondiari, capitale, diversi, ecc.), nonché eventuali eccedenze di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo rispetto all’importo massimo di euro 40.000. Sul punto, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che “l’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito”. Ciò sta a significare che il contribuente, oltre alla tassazione “piatta” sull’incremento di reddito del periodo d’imposta 2023, ottiene un risparmio d’imposta Irpef anche sulla quota parte di reddito soggetta a tassazione ordinaria. Tale quota, infatti, sfrutta la progressività dell’imposta, partendo dal primo scaglione Irpef soggetto ad aliquota del 23% per il reddito fino ad euro 15.000 e così via per l’eventuale ulteriore eccedenza.
Altro aspetto di convenienza, che deve essere valutato dal professionista che assiste i propri clienti, riguarda l’impatto delle addizionali regionali e comunali, poiché la tassazione sostitutiva, come già anticipato, evita anche l’applicazione delle predette addizionali. La questione non è trascurabile, tenendo conto che in alcune Regioni (es. Lazio e Piemonte) l’aliquota di addizionale supera il 3% per alcune fasce di reddito, con conseguente incremento del risparmio fiscale derivante dall’applicazione della tassa piatta.
Va osservato, inoltre, che, mentre per il calcolo degli acconti Irpef per il periodo d’imposta 2024, il comma 57, dell’articolo 1, L. 197/2022, richiede di assumere quale imposta del periodo procedente quella che si sarebbe determinata senza l’impatto della flat tax, la circolare n. 18/E/2023 precisa che restano ferme le regole ordinarie per il pagamento degli acconti Irpef del periodo d’imposta 2023.
La precisazione consente, quindi, il ricalcolo del secondo acconto Irpef del 2023 con il metodo previsionale, sulla scorta di una possibile minor Irpef del periodo d’imposta 2023 per effetto dell’applicazione della tassa piatta. Questa operazione, da effettuare in modo “chirurgico” e prudenziale, richiede, pertanto, una valutazione immediata da parte del professionista in modo tale da consentire ai propri clienti un’anticipazione degli effetti positivi dell’agevolazione.
In materia di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, è opportuno segnalare che è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il D.L. 145/2023 (c.d. decreto collegato al Ddl di Bilancio 2024), entrato in vigore lo scorso 19.10.2023, il quale ha disposto, per il solo anno 2023, la proroga al 16.1.2024, in luogo della scadenza del 30.11.2023, del versamento della seconda rata degli acconti d’imposta dovuti in base al modello Redditi 2023, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva che, nell’anno 2022, hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a euro 170.000.
Inoltre, per espressa previsione normativa, il versamento del secondo acconto può essere eseguito, anziché in un’unica soluzione (alla predetta data del 16.1.2024), anche in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio (16.1.2024) ed aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese successivo (16.2.2024 per la seconda rata, 18.3.2024 per la terza rata, 16.4.2024 per la quarta rata e 16.5.2024 per la quinta rata). Resta inteso che, sulle rate successive alla prima, occorrerà applicare l’interesse, pari al 4% annuo, di cui all’articolo 20, comma 2, D.Lgs. 241/1997 e all’articolo 5, comma 1, D.M. 21.5.2009.