4 Giugno 2024

Flat tax incrementale nell’impresa familiare

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Una delle novità più rilevanti che riguardano il modello Redditi 2024 PF è la cd. “flat tax” incrementale, di cui all’articolo 1, comma 5557, L. 197/2022, oggetto di commento da parte dell’Agenzia delle entrate nella circolare n. 18/E/2023. Il meccanismo prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, e delle relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 15% sulla differenza positiva tra:

  • reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo del periodo d’imposta 2023;
  • maggior reddito, d’impresa e/o di lavoro autonomo, del triennio 2020-2022, aumentato del 5%.

La predetta differenza positiva (su cui applicare l’imposta sostitutiva) non può eccedere l’importo di euro 40.000, e l’eventuale eccedenza è soggetta ad Irpef nei modi ordinari. Poiché l’agevolazione riguarda solo il reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo delle persone fisiche, sono esclusi dall’ambito di applicazione i redditi di partecipazione (in società di persone, imprese familiari e studi associati).

Trattandosi di una norma “spot”, applicabile solo per il periodo d’imposta 2023, gli acconti Irpef per l’anno 2024 devono essere calcolati sul reddito complessivo del contribuente, al lordo dell’eventuale importo assoggettato ad imposta sostitutiva. Nel modello Redditi 2024 PF è stata inserita l’apposita sezione II nel quadro LM, in cui inserire i dati per:

  • la verifica del presupposto (incremento reddituale) e;
  • il calcolo dell’importo soggetto al 15%.

Nella circolare n. 18/E/2023, l’Agenzia delle entrate ha chiarito, tra le altre cose, che non è necessario che l’attività sia stata svolta nell’intero triennio di riferimento (2020-2022), ma è sufficiente che all’interno di tale periodo vi sia almeno un’annualità intera, con la conseguenza che sono esclusi dall’agevolazione tutti coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2023.

Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vi sono anche le imprese familiari, per le quali è necessario distinguere due aspetti:

  • la verifica dei presupposti deve essere effettuata tenendo conto del totale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo del 2023, a prescindere dalla quota spettante al titolare (che non può essere inferiore al 51%);
  • il calcolo dell’imposta sostitutiva tiene conto solo della quota di reddito di spettanza del titolare.

Si ponga, ad esempio, un’impresa familiare con i seguenti dati:

  • maggior reddito del triennio 2020-2022 per euro 60.000 (cd. “reddito di riferimento”);
  • reddito di riferimento aumentato del 5% = euro 63.000
  • reddito d’impresa 2023 = euro 80.000
  • reddito incrementale “lordo” = (euro 80.000 – euro 63.000) = euro 17.000
  • reddito incrementale soggetto ad imposta sostitutiva = (euro 17.000 x 51%) = euro 8.670
  • imposta sostitutiva = euro 1.300,50

Le istruzioni alla compilazione del modello Redditi PF esaminano, poi, la casistica particolare dell’imprenditore che svolge l’attività sia in forma individuale (di lavoro autonomo o d’impresa), sia tramite l’impresa familiare o l’azienda coniugale. Si può trattare del solo caso in cui una persona fisica svolga sia un’attività d’impresa (sotto forma di impresa familiare), ed un’attività di lavoro autonomo, poiché il possesso della partita Iva non permette di svolgere due attività d’impresa distinte, una individuale e l’altra in impresa familiare. In questo caso reddituale, è riconosciuto per intero per la parte di esso imputabile al reddito “individuale” (ad esempio di lavoro autonomo), mentre per la parte di esso imputabile al reddito d’impresa familiare è riconosciuto in proporzione alla quota posseduta dal titolare.

Si segnala, infine, che la quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini della definizione del requisito reddituale per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria. Pertanto, l’importo soggetto a flat tax deve essere sommato agli altri redditi ed indicato nel rigo RN1, colonna 1 (reddito di riferimento per agevolazioni fiscali).