Fondazioni: scelta tra Ets non commerciale e impresa sociale – III° parte
di Luca CaramaschiConcludiamo il lavoro proseguendo l’analisi iniziata nel precedente contributo circa l’individuazione della natura (commerciale o non commerciale) nella Fondazione Ets.
La natura dell’Ets
La natura della nostra Fondazione Ets è determinata, ai sensi di quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 79 D.Lgs. 117/2017, “pesando” in due ideali piatti di una bilancia:
- i proventi non commerciali (ad esempio, rette e contributi da attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali, liberalità, raccolte fondi non corrispettive, sovvenzioni) da un lato e
- i ricavi commerciali (rette e contributi da attività di interesse generale svolte con modalità commerciali, attività diverse da quelle di interesse generale ad eccezione dei ricavi scaturenti da sponsorizzazioni) dall’altro.
Laddove risultassero prevalenti i proventi delle attività non commerciali rispetto ai ricavi delle attività commerciali, l’ente assumerebbe la natura di Ets non commerciale.
Al contrario, l’ente assumerebbe la natura di Ets commerciale.
Si tralasciano in questa sede le problematiche che caratterizzano l’interpretazione delle disposizioni contenute nel comma 4 del citato articolo 79, relative alle ipotesi di decommercializzazione dei contributi da attività in convenzione e dei proventi derivanti dalle attività di raccolta fondi occasionali, in quanto non impattano sulle finalità che si intendono perseguire nella presente analisi.
I ricavi da assoggettare ad imposizione fiscale
Laddove la precedente analisi dovesse condurre a definire la natura non commerciale della Fondazione Ets, l’imponibile fiscale della medesima sarà determinato dagli eventuali proventi derivanti dalle attività di interesse generale svolte con modalità commerciali, unitamente a quelli che scaturiscono dalle attività diverse aventi natura commerciale, per le quali l’ente potrà adottare il regime forfettario di determinazione del reddito previsto dall’articolo 80 D.Lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) in deroga al criterio ordinario che vede la determinazione dell’imponibile fiscale come differenza tra ricavi e costi. Sull’imponibile determinato forfettariamente si applica l’aliquota ordinaria Ires, attualmente pari al 24 per cento.
Il confronto
Quindi, una volta appurata l’eventuale natura di Fondazione Ets avente natura non commerciale (laddove si riscontrasse una natura commerciale della Fondazione Ets non si porrebbe la necessità del confronto) diventa possibile mettere a confronto questo inquadramento con quello, certamente commerciale, che assumerebbe la Fondazione qualificandosi come impresa sociale.
Nel richiamato confronto gli aspetti da esaminare non sono pochi, in quanto vanno ad interessare non solo le variabili di tipo fiscale, quali la tassazione ai fini dell’imposizione diretta e indiretta, anche secondaria, ma coinvolgono anche il tema degli adempimenti di natura contabile, quello del controllo legale dei conti, nonché altri aspetti rilevanti della disciplina introdotta con i due decreti delegati di applicazione della riforma del terzo settore e cioè il D.Lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) e il D.Lgs. 112/2017 (disciplina dell’impresa sociale).
Di seguito, senza pretesa di esaustività, evidenziamo gli elementi di confronto ritenuti più rilevanti ai fini della scelta che la nostra Fondazione potrà assumere in relazione al suo futuro inquadramento nell’ambito della riforma del terzo settore.
La tabella di raffronto |
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TRIBUTI / ADEMPIMENTI | ETS NON COMMERCIALE | IMPRESA SOCIALE (IS) |
Ires | Su proventi commerciali | Zero |
Iva | Articolo 10, p.21), D.P.R. 633/1972 | Articolo 10, p.21), D.P.R. 633/1972 |
Irap | Irap con metodo retributivo | 3,90% su valore produzione al netto deduzioni (regole imprese) |
Imu | Esenzione (se presenti requisiti articolo 82, comma 6, cts) | Dovuta |
Modifiche statutarie | Atto notarile obbligatorio solo per personalità giuridica | Atto notarile obbligatorio |
Nomina amministratori da parte della P.A. | Ammessa articolo 4, comma 2
+ nota Mlps |
Ammessa articolo 4, comma 3
+ nota Mlps |
Coinvolgimento lavoratori e utenti | Non previsto | Previsto |
Nomina da parte lavoratori | Facoltativa | Obbligatoria* e si applica per superamento limiti |
Erogazioni liberali | Regole deducibilità/detraibilità dal reddito articolo 83 cts | Regole deducibilità/detraibilità dal reddito articolo 83 cts |
Incremento fondo dotazione | Non previsto | Applicabile |
Volontari | Previsto | Previsto (max=numero lavoratori) |
Altre agevolazioni imposte indirette | Si applica | Si applica limitatamente |
Organo di controllo | Obbligo organo di controllo per superamento limiti** | Organo di controllo obbligatorio |
Revisione legale | Revisione legale per superamento limiti*** | Revisione legale per superamento limiti*** |
Libri sociali | Obbligatori | Obbligatorio libro volontari + libri sociali previsti dalla forma giuridica prescelta
(si applica articolo 15 cts) |
Scritture contabili | Contabilità ordinaria per superamento limiti | Contabilità ordinaria obbligatoria |
Bilancio | Bilancio secondo schemi obbligatori ets | Bilancio cee secondo regole
codice civile per imprese |
Bilancio sociale | Obbligatorio al superamento limite 1ml di entrate | Sempre obbligatorio |
Emolumenti amministratori | Da pubblicare su sito internet per superamento dei limiti | Da pubblicare su sito internet per superamento dei limiti |
Compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti organi di controllo, dirigenti e associati | Da pubblicare su sito internet per superamento dei limiti | Da pubblicare su sito internet per superamento dei limiti |
*Nomina un componente cda e organo di controllo: attivo 2.200.000 ricavi 4.400.000 25 unità
** Organo di controllo: attivo 110.000 ricavi 220.000 5 unità – 2 limiti per due esercizi consecutivi
*** Revisione legale: attivo 1.100.000 ricavi 2.200.000 12 unità – 2 limiti per due esercizi consecutivi