31 Ottobre 2019

Fondi pensione: stessi benefici per dipendenti pubblici e privati

di Gennaro Napolitano
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La disciplina normativa che prevede un trattamento fiscale differenziato tra dipendenti pubblici e privati in materia di riscatto di una posizione individuale maturata tra il 2007 e il 2017 nei fondi pensione negoziali è costituzionalmente illegittima in quanto viola il principio dell’eguaglianza tributaria. Ne consegue che al regime di favore in vigore dal 2007 per i soli dipendenti privati devono poter accedere anche i dipendenti pubblici. È questo, in sintesi, quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 218/2019.

La questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, ha avuto a oggetto l’articolo 23, comma 6, D.Lgs. 252/2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) in forza del quale sulle somme percepite dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni a titolo di riscatto della posizione individuale maturata presso una forma di previdenza complementare collettiva si applica il regime fiscale previgente anziché quello più favorevole introdotto dal D.Lgs. 252/2005 per la stessa prestazione erogata dalle forme pensionistiche complementari collettive ai dipendenti privati.

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