4 Aprile 2018

I fondi per rischi ed oneri nel bilancio 2017

di Luca Mambrin
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Nell’ambito delle valutazioni di bilancio da effettuare alla chiusura dell’esercizio i fondi rischi rappresentano un’area particolarmente delicata in quanto il redattore del bilancio deve verificare l’esistenza di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, il cui esito è però pendente in quanto si definiranno solo in futuro.

Secondo le indicazioni fornite dall’Oic 31 i fondi per rischi e oneri rappresentano passività:

  • di natura determinata;
  • di esistenza certa o probabile;
  • con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati.

In particolare i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati; si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

I fondi per oneri rappresentano invece passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

In relazione al grado di realizzazione e di accadimento, l’Oic 31 classifica gli eventi futuri come:

  • probabili quando il loro accadimento è ritenuto più verosimile del contrario;
  • possibili con grado di accadimento inferiore al probabile, quando dipendono da una circostanza che può o meno verificarsi. Si tratta dunque di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione;
  • remoti quando hanno scarsissime possibilità di verificarsi; ovvero, potranno accadere solo in situazioni eccezionali.

I fondi per rischi ed oneri vanno iscritti nel rispetto del principio di competenza a fronte di somme che si prevede verranno pagate nella misura in cui traggono origine da eventi specifici che si sono manifestati nell’esercizio in chiusura.

Tenuto conto dei requisiti per la rilevazione di un accantonamento, un fondo rischi e oneri non può invece iscriversi per:

  1. rettificare i valori dell’attivo;
  2. coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e, pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività;
  3. effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;
  4. rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario; conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori;
  5. rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.

Sulla base delle indicazioni contenute dall’Oic 31 nel caso di passività probabili il fondo rischi va stanziato in bilancio, ad eccezione dei rari casi in cui l’onere non possa essere attendibilmente stimato se non in modo aleatorio e arbitrario, nel qual caso andrà fornita in nota integrativa l’indicazione che l’evento è probabile e dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

  • la situazione di incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita;
  • l’importo stimato o l’indicazione che lo stesso non può essere determinato;
  • altri possibili effetti se non evidenti;
  • l’indicazione del parere della direzione della società o dei suoi consulenti legali ed altri esperti, ove disponibili.

Inoltre, sempre con riferimento ad eventi ritenuti probabili, nel caso in cui non possa essere definito un importo puntuale e preciso, ma l’onere possa essere comunque stimato entro un campo di variabilità di valori, lo stanziamento da effettuare in bilancio deve rappresentare la migliore stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori determinati.

Nel caso invece di accadimenti ritenuti possibili non deve essere iscritto alcun fondo rischi in bilancio ma dovranno essere fornite in nota integrativa le medesime informazioni descritte nel caso di eventi probabili ma di ammontare non determinato.

Nel caso infine di passività potenziali ritenute remote non deve essere effettuato alcun stanziamento e non è prevista alcuna informativa in nota integrativa.

In bilancio gli accantonamenti per fondi rischi ed oneri devono essere classificati per natura e quindi iscritti nelle voci di conto economico delle pertinenti classi; nel caso in cui non sia possibile correlare la natura dell’accantonamento ed una delle voci di tali classi, gli accantonamenti per rischi ed oneri vanno iscritti alle voci B.12 e B.13 del conto economico, mentre gli accantonamenti a fondi relativi all’attività finanziaria vanno iscritti fra le voci della classe C.

Nel caso, ad esempio di accantonamenti a fondi per imposte questi andranno classificati nella voce B.14 se relativi ad imposte indirette, o alla voce 20 se relativi ad imposte dirette.

Il bilancio d’esercizio dopo la riforma