Fondo di dotazione della stabile organizzazione in linea con l’Ocse
di Fabio LanduzziIn precedenti interventi abbiamo già avuto modo di osservare che il D.Lgs. 147/2015 (il cd. “Decreto internazionalizzazione”), fra i vari aspetti innovati, è intervenuto in modo significativo anche sulla disciplina della stabile organizzazione in Italia di soggetti esteri di cui all’articolo 152 del Tuir.
Uno dei temi affrontati ha riguardato il fondo di dotazione della stabile organizzazione il quale rappresenta l’ammontare delle risorse, impropriamente talvolta indicate come il “capitale”, di cui la stabile organizzazione viene dotata dalla sua casa madre per svolgere l’attività a cui è preposta, e quindi per espletare le proprie funzioni e sostenere i rischi a cui è esposta. Perché assume una rilevanza fiscale questo valore ideale? Per il fatto che il fondo di dotazione rappresenta un termine rilevante per determinare gli interessi passivi fiscalmente ammessi in deduzione (si veda la risoluzione AdE 44/2006) in relazione alle risorse qualificate come finanziamenti – di terzi o intercompany – oppure per determinare il beneficio Ace spettante alla stessa branch in relazione, appunto, alla dotazione di risorse a titolo di capitale (si veda il riferimento compiuto nella circolare AdE 21/2015).




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