Fondo patrimoniale: esclusa l’esecuzione se le fonti di reddito sono più di una
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Non esiste un dovere dei coniugi a destinare tutti i proventi della propria attività lavorativa ai bisogni della famiglia: il contribuente che ha una pluralità di partecipazioni societarie (e, quindi, una pluralità di fonti di reddito) può pertanto provare, anche mediante presunzioni semplici, la destinazione dei relativi proventi a finalità di lucro personale al fine di contrastare l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale.
Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15741, depositata ieri, 7 giugno.
Il caso riguarda il socio di una Srl che, proprio per i debiti tributari contratti da quest’ultima, vedeva iscritta a suo carico un’ipoteca su beni compresi in un fondo patrimoniale.
La Corte di Cassazione, investita della questione, è quindi tornata a ribadire che è ammessa l’iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, anche per le obbligazioni tributarie, se strumentali ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia.
Nell’ambito delle obbligazioni tributarie, dunque, si rende necessario indagare se il reddito imponibile è stato destinato alla soddisfazione dei bisogni familiari (essendo solo in questo caso ammessa l’azione sui beni del fondo patrimoniale).
La Corte di Cassazione, alla luce di tutto quanto sopra premesso, si è soffermata sul concetto di “bisogni familiari” evidenziando che, laddove la locuzione in esame fosse interpretata in maniera troppo estensiva, facendovi rientrare ogni vincolo obbligatorio idoneo a determinare, sebbene indirettamente, l’arricchimento del nucleo familiare “la prova della consapevolezza in capo al creditore dell’estraneità del debito per cui si procedere a quelli contratti per il soddisfacimento dei bisogno della famiglia risulta non solo estremamente difficile, ma anche in ultima analisi inutile”.
La giurisprudenza più recente, dunque, tende a richiedere un’inerenza diretta e immediata coi bisogni della famiglia dell’obbligazione contratta (vengono citate, a tal proposito, Cassazione n. 16176/2018 e Cassazione n. 8201/2020).
I bisogni familiari, inoltre, “non possono intendersi come potenzialmente assorbenti di tutti i redditi del soggetto obbligato”: ciascun coniuge può godere e disporre dei propri redditi, fermo restando l’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia.
I bisogni della famiglia, pertanto “devono intendersi non solo in senso oggettivo, né come potenzialmente assorbenti dell’intero reddito dei coniugi, ma anche come quei bisogni che sono ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari”.
Il contribuente che ha una pluralità di fonti di reddito, ovvero, come nel caso in esame, una pluralità di partecipazioni societarie, può di conseguenza provare, anche per presunzioni semplici, la destinazione dei proventi di ciascuna partecipazione, così da poter distinguere se l’obbligazione tributaria gravava su un reddito destinato alla famiglia oppure su reddito destinato a spese personali, anche voluttuarie, o su proventi destinati alla soddisfazione di altri interessi.
Nel caso di specie, dunque, è stata ritenuta rilevante la circostanza che il contribuente fosse socio di un’altra società (nella quale svolgeva anche attività lavorativa), dalla quale traeva sostentamento per sé e la famiglia. Sui beni facenti parte del fondo patrimoniale, pertanto, non si poteva procedere ad esecuzione forzata.