Forfettari 2019 e possesso delle partecipazioni in Srl
di Fabio GarriniL’attuale versione del disegno di Legge di Bilancio per il 2019 prevede l’ampliamento della platea dei soggetti che possono fruire del regime forfettario, grazie ad un innalzamento del tetto dai ricavi e compensi incassati nel periodo d’imposta, che precedentemente era differenziato per categorie di soggetti, ma per la maggior parte dei contribuenti era fissato ad € 30.000; tetto che oggi invece fissato al limite unico di € 65.000. Inoltre, è disposta l’eliminazione del vincolo fissato sui beni strumentali, oltremodo penalizzante in particolare (ma non solo) per i soggetti che svolgono attività d’impresa.
Se tali correzioni certamente agevolano molti soggetti che possono iniziare a beneficiare di tale regime, allo stesso tempo la modifica della causa di esclusione relativa alle partecipazioni societarie potrebbe comportare la fuoriuscita di alcuni soggetti che oggi già stanno applicando tale regime.
Requisiti di accesso
La possibilità di utilizzare il regime forfettario è subordinata ad una doppia verifica di requisiti di accesso e cause di esclusione.
I requisiti di accesso applicabili sino al 2018, da verificarsi sul periodo d’imposta precedente quello di utilizzo del regime, previsti dall’articolo 1, comma 54, L. 190/2014 sono i seguenti: rispetto del limite di fatturato differenziato sulla base delle diverse attività, sostenimento di costi per personale dipendente e assimilato nel limite di € 5.000 annui e l’impiego al termine del periodo d’imposta di un ammontare di beni strumentali non superiore ad € 20.000.
Se il limite legato al personale dipendente non è una discriminante nelle considerazioni di convenienza (i forfettari sono infatti soggetti di piccole dimensioni che nella maggior parte dei casi lavorano in autonomia), al contrario quello relativo ai beni strumentali in molti casi costituisce un vincolo insormontabile, posto che la verifica deve essere fatto sulla base del dato storico; pertanto l’artigiano che possiede anche solo un furgone acquistato diversi anni addietro al prezzo di € 22.000, che oggi non vale praticamente nulla, in forza delle regole attualmente vigenti, non può accedere al regime.
Nella circolare AdE 10/E/2016 si afferma infatti che per i beni in proprietà occorre far riferimento al prezzo di acquisto; inoltre, si deve tener conto dei beni in locazione finanziaria, per i quali rileva il costo sostenuto dal concedente, nonché dei beni in locazione, noleggio e comodato, per i quali rileva il valore normale determinato alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato.
Evidentemente, il fatto che dal 2019 venga designato il limite di fatturato come unico requisito di accesso da verificare, potrebbe comportare un forte ampliamento della platea dei soggetti interessati.
Cause di esclusione
Il problema si pone però con riferimento alle cause di esclusione previste dal successivo comma 57, che devono essere verificate nel corso dell’anno in cui il contribuente intende applicare il regime (ad eccezione del requisito dello svolgimento di attività di lavoro dipendente che va controllato sul pregresso, aspetto che comunque dovrebbe modificarsi con l’approvazione della Legge di bilancio).
In particolare, sarà confermata l’impossibilità di applicare il regime forfetario per:
- chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito,
- le persone fisiche non residenti, ad eccezione di quelle che sono residenti in uno degli Stati Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto,
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Relativamente a questi 3 requisiti non vi sono evoluzioni.
La preclusione (prevista alla lettera d-bis) riguardante coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro dovrebbe essere sostituita dall’impossibilità di accedere al forfettario per i soggetti che erano assunti come dipendenti o collaboratori e intendono svolgere l’attività d’impresa o professionale prevalentemente nei confronti di quello che nel biennio precedente era uno dei loro datori di lavoro.
Ma l’intervento più delicato è quello previsto alla precedente lettera d): mentre sino al 2018 la causa di esclusione si limita a considerare il possesso di partecipazioni in soggetti trasparenti, la nuova versione che dovrebbe entrare in vigore nel 2019, con riferimento alle società a responsabilità limitata, non prevede più specificazioni, con la conseguenza che anche la partecipazione in srl non trasparente comporterà la fuoriuscita dal regime.
Pertanto, salvo correzioni sul testo attualmente circolato, occorrerà gestire la fuoriuscita per i contribuenti che si trovano in tale situazione, per i quali sino al 2018 si era deciso di applicare il regime forfettario, con un conseguente restringimento dei soggetti beneficiari.
Quindi, allo stato attuale, per rimanere nel regime si dovrà cedere la quota di partecipazione entro il 31.12.2018.
Da segnalare come nella circolare 10/E/2016 l’Agenzia, richiamando considerazioni incluse nella relazione illustrativa alla Legge di Stabilità 2015, aveva ammesso l’applicazione del regime agevolato nel caso in cui non vi fosse “contemporaneità di possesso”, quindi nel caso in cui la partecipazione dovesse essere ceduta nello stesso anno prima di assumere partita Iva, ovvero la partecipazione fosse acquisita dopo la cessazione della posizione Iva personale.
Occorrerà in particolare capire se tali ipotesi di parziale coesistenza della partecipazione con il regime forfettario continueranno ad avere valore anche nel 2019, posto che le considerazioni dell’Amministrazione Finanziaria erano legate al mancato “assoggettamento a due diversi regimi di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria”; il nuovo requisito è invece concentrato sul possesso della partecipazione e non sul reddito ottenuto dalla partecipazione, con la conseguenza che la nuova formulazione di tale causa di esclusione pare molto più tranchant.
Con la conseguenza che per l’applicazione del regime forfettario dal 2019 sarà necessario cedere la quota in srl necessariamente entro il 2018.
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21 Novembre 2018 a 9:39
Dott. Garrini buongiorno,
ringraziandola per il suo articolo vorrei condividere con lei la mia impressione riguardo il l’impossibilità di permanenze nel regime in caso di “possesso di una partecipazione in srl”.
Nella precedente formulazione infatti, come anche lei descrive, vi era una volontà ben precisa e cioè quella del “mancato assoggettamento a due diversi regime di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria”.
Ora la previsione è sì tranchant (le rubo la definizione) ma è totalmente slegata dal senso della norma (sarebbe stato uguale prevedere che le persone con i capelli rossi non possano accedere…) e penalizzante a parità di tutte le altre condizioni.
Un soggetto con fatturato di 30.000 € annui ed una partecipazione in Srl (magari start-up innovativa) rischia di avere un carico fiscale maggiore di un soggetto senza partecipazione e con un fatturato doppio.
Può aiutarmi a capire il senso di questa limitazione?…da suo collega ammetto di non trovarlo.
Infine le chiedo, non pensa sia il caso di segnalare in maniera ufficiale la totale iniquità della nuova formulazione.
Non posso credere che l’unica strada sia quella di cedere la partecipazione entro la fine dell’anno, soprattutto perché siamo al 21 novembre e tutto è ancora scritto al “condizionale”.
Grazie mille e Cordiali saluti.
22 Novembre 2018 a 8:52
Buongiorno Dott. Garrini, ho capito bene che per accedere al regime forfettario nel 2019 bisogna comunque aver rispettato i limiti di fatturato differenziato per attività nel 2018? Nel mio caso 30,000mila€ e non 65.000mila? Se fosse così solo chi è già nel regme forfettario potrebbe continuare ad esserlo, non mi sembra che fili molto il discorso.
Grazie mille