Forfettari: adempimenti per la richiesta e rinuncia agevolazione contributiva
di Mauro Muraca
Premessa
I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, possono beneficiare di una particolare agevolazione contributiva, che consiste nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti Inps, sia sulla contribuzione dovuta sul reddito minimo sia per quella dovuta sulla parte di reddito che eccede il minimale.
Non possono accedere al regime contributivo agevolato, i contribuenti che aderiscono al regime forfettario che:
- svolgono attività professionali non soggette all’iscrizione obbligatoria alla Camera di Commercio e né alla cassa professionale, ovvero;
- che hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps (es. professionisti senza cassa).
Agevolazione previdenziale in vigore sino al 31.12.2015
Prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2016, vale a dire fino al 31.12.2015, l’agevolazione contributiva a favore dei contribuenti aderenti al regime forfetario, consentiva di calcolare i contributi dovuti dagli imprenditori autonomi – esclusi coloro iscritti alla Gestione Separata Inps (vale a dire i professionisti iscritti a una cassa professionale) – nei seguenti modi:
- applicando le aliquote contributive previste per le Gestioni degli artigiani e commercianti al reddito dichiarato;
- senza tenere conto del livello minimo imponibile stabilito per il versamento dei contributi dall’articolo 1, comma 3, L. 233/1990.
Ambito applicativo dell’agevolazione contributiva dall’ 1.1.2016
L’agevolazione contributiva per i soggetti che applicano il regime forfetario è stata oggetto di una significativa modifica, ad opera della Legge di Bilancio 2016, con decorrenza 1.1.2016.
Rispetto alla versione precedente, l’agevolazione previdenziale consente di applicare una riduzione del 35% alla contribuzione ordinaria dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti dell’Inps. In dettaglio, questa riduzione si applica:
- alla quota di contributi dovuta sul reddito minimo;
- alla quota eventualmente dovuta sul reddito che supera il minimo.
Con riferimento alla posizione previdenziale di eventuali coadiuvanti o coadiutori del titolare dell’impresa che aderisce al regime forfetario (anch’essi compresi nel regime previdenziale agevolato a cui ha aderito il titolare dell’impresa), trova applicazione la disposizione contemplata all’articolo 3-bis, D.L. 384/1992, a mente del quale la base imponibile (su cui il titolare dovrà determinerà la contribuzione dovuta) è determinata dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuita al collaboratore sino ad un massimo del 49% (circolare Inps n. 35/2016).
Termini di versamento dei contributi previdenziali
I contributi previdenziali calcolati in conformità con l’agevolazione menzionata devono essere versati nel rispetto delle seguenti tempistiche:
- la parte relativa al contributo minimo viene versata, mediante il modello F24, nel corso dell’anno seguendo le scadenze trimestrali che, per il 2024, risultano essere le seguenti:
- 5.2024 (I° rata);
- 8.2024 (II° rata);
- 11.2024 (III° rata);
- 2.2025 (IV° rata).
- la quota eventualmente da determinare sul reddito che supera il minimale deve essere saldata, entro gli stessi termini (e le medesime modalità) stabilite per i pagamenti basati sul modello Redditi.
Inapplicabilità delle altre riduzioni contributive
In caso di adesione al regime contributivo agevolato, non competono le riduzioni “ordinarie” previste per:
- coloro che sono già pensionati presso una Gestione Inps e hanno più di 65 anni, ai quali sarebbe applicata la riduzione del 50% dei contributi, secondo quanto stabilito dall’articolo 59, L. 449/1997, sia per gli imprenditori che per i familiari collaboratori;
- i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni, ai quali spetterebbe la riduzione del 3% dell’aliquota contributiva, come prescritto dall’articolo 1, comma 2, L. 233/1990, fatti salvi gli aumenti progressivi fino al raggiungimento dell’aliquota del 24% (articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011).
Modalità di accredito dei contributi previdenziali
Per quanto riguarda l’accredito dei contributi previdenziali, si applica la disposizione dell’articolo 2, comma 29, L. 335/1995 (che fa riferimento alla Gestione Separata Inps), secondo cui:
- i soggetti che hanno versato un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito, previsto per le Gestioni Inps degli artigiani e dei commercianti, hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare;
- in caso di contribuzione annua inferiore al predetto importo, i mesi di contribuzione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata, con attribuzione a decorrere dall’inizio dell’anno solare.
La citata disposizione presuppone sostanzialmente che, nel caso in cui l’importo dei contributi versato dall’imprenditore in regime forfetario risulta complessivamente inferiore (considerando i contributi minimali e quelli versati sul reddito eccedente) all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
L’adesione alla riduzione contributiva prevista per i contribuenti forfetari deve essere attentamente ponderata, in considerazione degli effetti sfavorevoli che potrebbero conseguire, in caso di versamenti inferiore al minimale contributivo, ai fini della maturazione dei requisiti e dell’entità del futuro trattamento pensionistico.
Adempimenti contributivi per accedere all’agevolazione contributiva
L’agevolazione contributiva è facoltativa e si può accedere solo attraverso una specifica richiesta da inviare all’Inps, seguendo le procedure stabilite dall’istituto stesso (circolare Inps n. 29/2018).
In mancanza di nuove istruzioni da parte dell’ente previdenziale, si presume che le modalità stabilite siano ancora valide per l’anno in corso (2024).
In base alle spiegazioni fornite dall’Inps, si deduce che:
- coloro che hanno beneficiato del regime agevolato nel 2023 e mantengono anche per l’anno in corso (2024) i requisiti di accesso all’agevolazione, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione contributiva anche nel 2024 senza dover comunicare nulla all’Inps, a meno che, nel frattempo, non abbiano rinunciato espressamente al regime agevolato;
- per coloro che hanno avviato una nuova attività nel 2023 e desiderano beneficiare nel 2024 del regime contributivo agevolato, è necessario comunicare l’adesione entro la scadenza del prossimo 28.2.2024.
Il termine del 28 febbraio deve rispettato anche nei casi in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo, in considerazione del fatto che non è applicabile a questa ipotesi il differimento automatico al primo giorno lavorativo successivo.
Dal lato operativo, i soggetti in regime “forfetario”:
- già esercenti attività d’impresa alla data del 31.12.2023 e che intendono aderire, per la prima volta, all’agevolazione contributiva in rassegna, hanno l’onere di compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell’Inps;
- che, pur esercitando attività d’impresa, non risultino ancora titolari di una posizione attiva presso le Gestioni autonome dell’Inps, potranno aderire al regime previdenziale agevolato, consegnando alla sede Inps competente l’apposito modello cartaceo allegato alla circolare Inps n. 29 del 10.2.2015.
All’INPS di …………………………………
Oggetto: Domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali previste dall’art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190. __L__ sottoscritt__ ___________________________________________________________________, nat__ a _____________________________ il __________, cod. fis. ____________________________, titolare dell’impresa iscritta al N° REA ______________ avente data di inizio attività ___________________ A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 54 ss. della citata Legge n. 190/2014. __l__ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole: · che, qualora venissero meno i requisiti previsti per usufruire dell’agevolazione, dovrà dare immediata comunicazione a codesto Istituto attraverso l’apposito modello; _L__ sottoscritt__ ___________________________________________________________________, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 |
È fondamentale prestare attenzione al fatto che, se la richiesta per l’adesione al regime contributivo agevolato viene presentata oltre la scadenza indicata (28.2.2024), l’accesso all’agevolazione è negato per l’anno in corso (2024). Sarà necessario presentare una nuova domanda entro il 28.2 dell’anno successivo (2025). In questo caso, l’agevolazione sarà concessa a partire dall’1.1 dell’anno successivo (2025), a condizione che il richiedente mantenga i requisiti per rimanere nel regime forfettario.
Presentazione della domanda per i forfettari che iniziano l’attività nel 2024
Il contribuente in regime forfetario che avvia una nuova attività nel corso del 2024 e desidera aderire al regime contributivo agevolato deve comunicare tale volontà il più rapidamente possibile dopo, però, aver ricevuto il provvedimento di iscrizione.
Questo è cruciale per consentire all’Inps di preparare in modo corretto e tempestivo la tariffazione annuale.
Da un punto di vista pratico, per poter usufruire anche dell’agevolazione contributiva, gli imprenditori che iniziano la loro attività nel 2024 devono presentare la richiesta tramite procedura telematica, accedendo al Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito internet dell’INPS.
È implicito che, nel caso di una nuova impresa, l’inizio del pagamento dei contributi ridotti avverrà nel mese in cui inizia l’imposizione contributiva.
Cessazione del regime forfettario
Considerando che il presupposto essenziale per beneficiare dell’agevolazione contributiva è l’adesione al regime forfetario per quanto riguarda i redditi, nel caso in cui tale regime venga interrotto (sia volontariamente, a seguito dell’opzione per il regime ordinario, o a causa della perdita dei requisiti d’accesso o di una delle cause ostative), anche l’agevolazione contributiva termina dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento.
Con la circolare Inps n. 29 del 10.2.2015, sono stati riepilogati i casi di disapplicazione dell’agevolazione contributiva in rassegna. In particolare, è stato stabilito che:
- la perdita dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del regime forfetario, oppure la decisione del contribuente di rinunciare all’agevolazione contributiva, comporta il ripristino del regime contributivo ordinario dall’ 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di disapplicazione dell’agevolazione;
- la comunicazione all’Inps da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime forfetario, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire, comporta l’applicazione retroattiva del regime contributivo ordinario, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 82, L. 190/2014, la fine dell’agevolazione comporta:
- ai fini previdenziali, l’applicazione della disciplina ordinaria per la determinazione e il versamento dei contributi;
- in ogni caso, l’impossibilità di usufruire nuovamente dell’agevolazione contributiva, anche qualora lo stesso contribuente, recuperati i requisiti necessari, opti di nuovo per il regime agevolato per quanto riguarda i redditi.
In altre parole, nel caso in cui un contribuente perdesse i requisiti per accedere al regime forfettario per un dato anno e successivamente rientrasse in tale regime in un anno successivo, non avrebbe la possibilità di usufruire nuovamente delle riduzioni per quanto riguarda i contributi.
Questo è diverso da quanto previsto per i redditi e l’Iva, poiché il regime agevolato ai fini contributivi non può essere riapplicato una seconda volta. Tuttavia, è necessario approfondire questo aspetto da parte dell’Inps, dato che la formulazione della norma non è chiara.
Rinuncia dell’agevolazione contributiva
Nel messaggio Inps n. 15/2019, l’ente previdenziale ha notato che, poiché spesso i contribuenti non sono in grado di determinare entro il 31 dicembre di ogni anno se hanno perso i requisiti nel corso dell’anno stesso, la scadenza per comunicare all’Istituto la rinuncia al regime contributivo agevolato è spostata al 28 febbraio dell’anno in cui si richiede il ritorno al regime ordinario.
La decisione di rinunciare all’agevolazione comporta il ritorno al regime contributivo ordinario, che prende effetto dal 1° gennaio dello stesso anno.
In aggiunta, si specifica che le comunicazioni ricevute dopo il 1° marzo di ogni anno comportano il ritorno al regime contributivo ordinario dal 1° gennaio dell’anno successivo.
La trasmissione della comunicazione di rinuncia dell’agevolazione contributiva oltre il termine del 28.2 espone il contribuente all’azione di recupero da parte dell’ente di previdenza degli importi non versati, in quanto è stata utilizzata l’agevolazione contributiva in assenza dei presupposti normativamente individuati.
Le modalità di presentazione della rinuncia sono le medesime già definite dell’Inps per la presentazione della domanda di accesso all’agevolazione.