26 Aprile 2017

Forfettari e compilazione quadro RS: una gigantesca presa in giro

di Fabio Garrini
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Ci troviamo al secondo anno di compilazione del modello dichiarativo per i contribuenti che hanno applicato il regime forfettario e probabilmente quest’anno capiterà più spesso di compilare il quadro LM, visto che partire dal periodo d’imposta 2016 la L. 208/2015 ha attenuato i vincoli di accesso al regime in esame.

Rimangono però attuali le perplessità che già lo scorso anno erano sorte in relazione alle informazioni aggiuntive pretese dall’Amministrazione finanziaria in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Gli obblighi informativi nel quadro RS

Il quadro RS prevede la necessità di indicare, per i contribuenti che abbiano applicato il regime forfettario, i dati relativi alla propria attività. Già nel 2016 se ne era segnalata l’insensatezza, auspicandone l’eliminazione (o quantomeno la compressione), ma tali informazioni vengono richieste, invece, in misura estesa anche nel modello Redditi 2017.

Pare tutto sommato ragionevole la necessità di indicare i dati dei compensi erogati a fronte dell’assenza di operare la ritenuta d’acconto (righi da RS371 a RS373), posto che i soggetti in questione non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta e quindi sono esonerati dalla presentazione del modello 770 e delle certificazioni.

Più articolate sono le ulteriori informazioni richieste. I forfettari sono infatti esonerati dalla redazione degli studi di settore e, per tale ragione, è necessario fornire informazioni specifiche, distintamente per ciascuna tipologia di contribuente.

I soggetti esercenti attività d’impresa devono indicare nei righi da RS374 a RS378, il numero complessivo delle giornate retribuite relative a lavoratori dipendenti, a quelli impiegati con contratto di somministrazione di lavoro e quelli assunti a tempo parziale, nonché gli apprendisti, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta. Viene poi chiesto l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi, quali canoni di locazione, leasing, noleggio o affitto d’azienda, nonché l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

I soggetti esercenti attività di lavoro autonomo devono indicare nei righi da R379 a RS381 il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti, l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente, nonché i consumi, riferibili alle spese sostenute nell’anno per i servizi telefonici compresi quelli accessori, i consumi di energia elettrica, i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Si tratta di dati tutt’altro che immediati, che rovinano la logica del regime che dovrebbe essere appetibile proprio per le connesse semplificazioni (l’aliquota piatta al 15%, a conti fatti, di per sé non offre grandi vantaggi rispetto alla tassazione ordinaria, visto i redditi ridotti di tali soggetti). L’ipotesi che giustifica la scelta del forfettario, infatti, è appunto quella di poter evitare la gestione dei costi, determinando il reddito applicando percentuali di forfettizzazione ai ricavi/compensi conseguiti.

Per compilare correttamente il quadro RS, però, occorre raccogliere, oltre ai documenti emessi, anche le fatture ricevute; e quindi, di fatto, l’onere contabile è pressoché il medesimo di un contribuente in regime ordinario.

È evidente (e anche in parte comprensibile) il desiderio dell’Amministrazione finanziaria di avere informazioni relative a questi soggetti per poter gestire selezioni ed eventuali verifiche, ma occorre ricordare che tale fine non può pregiudicare la logica del regime che è appunto quella di semplificare la gestione contabile. Pertanto, anche le informazioni richieste devono essere necessariamente meno elaborate e più immediate.

Altrimenti, definire questo regime forfettario, diventa una presa in giro.

Unico 2017: Unico persone fisiche e società di capitali