13 Settembre 2024

Forfettari “diversificati” nel concordato preventivo 2024

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Tra i soggetti maggiormente interessati a valutare l’adesione al concordato preventivo biennale vi sono, senza dubbio, i contribuenti forfettari, per i quali, tra l’altro, l’adesione esplica effetti, almeno in questa prima fase, solo per il periodo d’imposta 2024.

Il termine per l’adesione al prossimo 31.10.2024 favorisce una valutazione più precisa sul potenziale reddito previsto per il periodo d’imposta 2024 e, quindi, sull’opportunità o meno di aderire alla proposta formulata dall’Agenzia. Tuttavia, anche per questi soggetti non mancano gli ostacoli che devono essere attentamente valutati, soprattutto per coloro che, nel corso del 2024, superano la soglia massima di ricavi/compensi fissata in euro 85.000.

Tenendo conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 108/2024 al D.Lgs. 13/2024, è necessario distinguere tre situazioni riferite al periodo d’imposta 2024, ricordando che per la verifica dei ricavi/compensi è necessario aver riguardo a quelli effettivamente incassati nel periodo d’imposta:

  • ricavi/compensi compresi tra 85.000 e 100.000 euro;
  • ricavi/compensi compresi tra 100.000 e 150.000 euro;
  • ricavi/compensi superiori a 150.000 euro.

Nella prima delle tre situazioni descritte non si pongono particolari questioni, poiché il superamento della soglia di 85.000 euro, ma non di quella di 100.000 euro, determina l’uscita dal regime solo a partire dal periodo d’imposta 2025, con conseguente “consolidamento” del concordato preventivo per l’anno 2024 con le regole previste per i contribuenti forfettari, ivi compresa la tassazione sostitutiva opzionale (con aliquota del 10% o del 3%) sulla differenza positiva tra il reddito concordato con l’Agenzia per il 2024 e il reddito realizzato nel 2023.

Pur addivenendo a conclusioni differenti, anche l’ultima delle ipotesi prospettate non comporta particolari criticità, posto che, a norma dell’articolo 32, lett. b-bis, D.Lgs. 13/2024 (aggiunta dal D.Lgs. 108/2024), il concordato cessa di avere efficacia, qualora il contribuente forfettario abbia incassato nel 2024 ricavi/compensi per un importo maggiore di euro 150.000 (pari alla soglia massima di euro 100.000 maggiorata del 50%). In tal caso, il contribuente assoggetta il reddito d’impresa o di lavoro autonomo del 2024, determinato con le regole ordinarie, alla tassazione ordinaria Irpef.

La situazione più critica è certamente la seconda, che si verifica qualora il contribuente forfettario incassi ricavi/compensi nel 2024 eccedenti la soglia massima di euro 100.000, ma non oltre 150.000 euro. In questo caso, il contribuente non realizza la causa di cessazione prevista nell’articolo 32, lett. b-bis, ma allo stesso tempo esce dal regime forfettario, già con effetto dal periodo d’imposta 2024. Si tratta di comprendere come coniugare le esigenze di applicazione del concordato, alla luce del cambio di regime di tassazione cui è sottoposto il contribuente.

Si crea, in altre parole, un “disallineamento” tra le regole di determinazione del reddito (che sono quelle ordinarie a seguito dell’uscita dal regime) e quelle di applicazione del concordato preventivo biennale (che rimangono quelle previste per i soggetti forfetari, in quanto non si verifica la cessazione degli effetti).

Si potrebbe, quindi, sostenere, pur non senza forzature, che la tassazione sul reddito concordato con l’Agenzia per il periodo d’imposta 2024 (i cui effetti come detto sono efficaci) avvenga con le regole previste per i soggetti forfetari (imposta sostitutiva del 15%/5% e del 10%/3% sull’eventuale “surplus” rispetto al 2023) pur essendo determinato il reddito stesso con le regole ordinarie stante l’uscita dal regime. Alcuni Autori che si sono espressi sul punto propongono, invece, una tassazione “mista” del reddito concordato, in cui si suddivide il reddito 2024 in due parti: fino all’importo del reddito 2023 tassazione ordinaria e per l’eccedenza concordata tassazione sostitutiva del 10% o del 3%.

È del tutto evidente la necessità di un intervento (preferibilmente) normativo che fornisca indicazioni per tali soggetti.