24 Aprile 2019

Forfettari: nuovi chiarimenti dalle Entrate – I° parte

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Nella giornata di ieri, 23 aprile, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato le risposte a ben 14 istanze di interpello, tutte riguardanti le cause ostative all’accesso al regime forfettario.

Al fine di fornire un quadro di sintesi dei chiarimenti forniti, si riportano, nelle tabelle che seguono, i casi oggetto delle istanze di interpello e le risposte offerte dall’Agenzia delle entrate, dalla n. 114 alla n. 120.

I successivi casi saranno richiamati in un ulteriore contributo.

Detenzione di partecipazioni in società semplice immobiliare

Risposta all’istanza di interpello n. 114/2019

Il caso

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Un professionista è socio di una società semplice immobiliare che si limita a effettuare attività non commerciale di locazione di beni propri.

La società semplice ha esclusivamente il codice fiscale, essendo la partita Iva stata cessata in occasione dalla trasformazione agevolata da Snc a società semplice.

Come chiarito dalla circolare 9/E/2019, non costituisce causa ostativa la partecipazione in società semplici, tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d’impresa.

In considerazione della circostanza che la società semplice immobiliare non produce redditi d’impresa, può quindi trovare applicazione il regime forfettario.

Praticantato obbligatorio e fatture nei confronti dell’ex dominus

Risposta all’istanza di interpello n. 115/2019

Il caso

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Un contribuente, nel corso degli anni 2017-2018 ha svolto il praticantato obbligatorio per la professione di dottore commercialista ed esperto contabile, percependo un compenso a titolo di borsa di studio.

Successivamente ha aperto la partita Iva e intende beneficiare del regime forfettario.

Emetterà fatture principalmente nei confronti del suo ex dominus.

Come espressamente previsto dall’ultimo inciso della lett. d-bis) dell’articolo 1, comma 57, L. 190/2014, aggiunto dall’articolo 1-bis, comma 3, D.L. 135/2018, sono esclusi dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di arti o professioni.

Il contribuente può quindi beneficiare del regime forfettario.

Il medico che svolge attività di “Continuità Assistenziale”

Risposta all’istanza di interpello n. 116/2019

Il caso

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Un contribuente esercita attività professionale di medico chirurgo, per la quale percepisce dall’Azienda U.S.L. un compenso qualificabile come reddito di lavoro autonomo.

Lo stesso contribuente svolge inoltre, l’attività di “Continuità Assistenziale” (ex Guardia Medica), per la quale percepisce dalla stessa U.S.L. un reddito qualificabile di lavoro dipendente.

Il contribuente può accedere al regime forfettario?

Il caso in esame è stato oggetto di analisi da parte della circolare 9/E/2019, con la quale è stato appunto chiarito che “nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della lettera dbis) in esame, il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza”.

Nella risposta viene ulteriormente precisato che, “qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) dovesse subire durante il periodo di sorveglianza modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo per poter usufruire sulla maggiore quota di redditi di lavoro autonomo del regime forfetario, si applicherà la causa ostativa in esame che comporterà la fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica il mutamento sostanziale”.

Il professionista che controlla una Stp di cui è presidente del CdA

Risposta all’istanza di interpello n. 117/2019

Il caso

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Un dottore commercialista è proprietario di una quota pari al 20% di una Stp costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche presidente del consiglio di amministrazione.

I genitori del professionista sono anche soci della Stp, e controllano il 60% delle quote della società.

Il professionista non ha mai emesso fattura nei confronti della Stp e non intende farlo in futuro.

Dovendo essere computata anche la quota in possesso dei genitori (persone interposte), in questo caso si realizza un’ipotesi di controllo indiretto.

Le attività svolte dal professionista e dalla Stp appartengono inoltre alla medesima sezione Ateco (la sezione M).

Si ritiene quindi sussistente la riconducibilità delle due attività economiche esercitateconsiderato che la persona fisica che usufruisce del regime forfetario dovrà percepire compensi di amministratore della Srl, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società a responsabilità limitata controllata, la quale, a sua volta, dedurrà dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito” (tale chiarimento, per amor del vero, non si sposa appieno con quanto precisato dal contribuente con il suo quesito).

Tuttavia, precisa ancora l’Agenzia delle entrate, “qualora l’istante dovesse cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata nel 2019, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020”.

Dello stesso tenore è la successiva risposta all’istanza di interpello n. 118/2019.

In precedenza l’Agenzia delle entrate si era soffermata anche sul caso di un dottore commercialista socio di una Srl svolgente attività di revisione e certificazione bilanci, fornendo gli stessi chiarimenti (risposta all’istanza di interpello n. 108/2019)

Il preposto

Risposta all’istanza di interpello n. 119/2019

Il caso

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Un ingegnere possiede una quota, pari all’1%, di una Srl che si occupa di installazione di apparecchiature di misurazione su imbarcazioni ed è preposto alla gestione tecnica di tale società.

La qualifica di “preposto” comporta il controllo indiretto della Srl e impedisce quindi l’accesso al regime forfettario?

L’Agenzia delle entrate svia la domanda posta dal contribuente e non fornisce chiarimenti in merito alla figura del preposto.

Nella risposta, infatti, troviamo scritto quanto segue: “A prescindere dalla circostanza se la figura di “preposto” determini una forma di controllo della società, la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 non risulterà integrata qualora, in linea con i codici Ateco formalmente dichiarati, l’attività in fatto esercitata dalla società a responsabilità limitata sia riconducibile a una sezione Ateco differente rispetto a quella cui è riconducibile l’effettiva attività esercitata dall’istante (circostanza di fatto non appurabile in sede di interpello)”.

La partecipazione nella Sas che non genera profitti

Risposta all’istanza di interpello n. 120/2019

Il caso

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Un avvocato detiene una quota di partecipazione minoritaria, quale socio accomandante, nella società in accomandita semplice del padre, svolgente attività di commercio all’ingrosso di altri materiali da costruzione (codice attività 46.73.29).

La partecipazione, ereditata dalla defunta madre, negli ultimi anni non ha generato redditi.

Il contribuente può accedere al regime forfettario?

La partecipazione in una società di persone impedisce l’accesso al regime forfettario.

Tuttavia, la dismissione della partecipazione nella società in accomandita semplice di famiglia entro la fine del 2019, consentirà al contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.

Si ricorda che tale conclusione riguarda solo l’anno 2019 (anno di prima applicazione del nuovo regime forfettario): a regime, infatti, sarà necessario rimuovere la causa di esclusione nell’anno precedente a quello di applicazione del regime stesso.

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