Un dottore commercialista è proprietario di una quota pari al 20% di una Stp costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche presidente del consiglio di amministrazione. I genitori del professionista sono anche soci della Stp, e controllano il 60% delle quote della società. Il professionista non ha mai emesso fattura nei confronti della Stp e non intende farlo in futuro. | Dovendo essere computata anche la quota in possesso dei genitori (persone interposte), in questo caso si realizza un’ipotesi di controllo indiretto. Le attività svolte dal professionista e dalla Stp appartengono inoltre alla medesima sezione Ateco (la sezione M). Si ritiene quindi sussistente la riconducibilità delle due attività economiche esercitate “considerato che la persona fisica che usufruisce del regime forfetario dovrà percepire compensi di amministratore della Srl, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società a responsabilità limitata controllata, la quale, a sua volta, dedurrà dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito” (tale chiarimento, per amor del vero, non si sposa appieno con quanto precisato dal contribuente con il suo quesito). Tuttavia, precisa ancora l’Agenzia delle entrate, “qualora l’istante dovesse cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata nel 2019, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020”. Dello stesso tenore è la successiva risposta all’istanza di interpello n. 118/2019. In precedenza l’Agenzia delle entrate si era soffermata anche sul caso di un dottore commercialista socio di una Srl svolgente attività di revisione e certificazione bilanci, fornendo gli stessi chiarimenti (risposta all’istanza di interpello n. 108/2019) |