29 Gennaio 2016

Forfettario start-up anche per minimi e ordinari

di Alessandro Bonuzzi
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I contribuenti che nel 2015 hanno scelto di applicare il regime di vantaggio o che hanno optato per il regime ordinario possono, dal 1° gennaio 2016, accedere al “nuovo” regime forfettario, adottando, in presenza dei presupposti necessari, la “formula start up” con l’imposta sostitutiva del 5% per gli anni che residuano al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività.

Questa la principale indicazione data dall’Agenzia delle Entrate sulle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016 al regime forfettario, di cui all’articolo 1 commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014, che a partire dal 1° gennaio 2016 rappresenta l’unico regime applicabile per i “piccoli” contribuenti.

Fino allo scorso anno, infatti, era ancora possibile aderire al regime di vantaggio, per effetto della proroga prevista dal comma 12-undecies dell’articolo 10 della L. 11/2015.

I soggetti che hanno adottato tale regime possono comunque continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio (ovvero fino al trentacinquesimo anno di età). E ciò, ha precisato l’Agenzia, vale anche per coloro che sono minimi dal 2015.

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato il regime forfettario al fine di renderlo più appetibile dal 2016.

Le novità riguardano l’ampliamento delle soglie relative ai ricavi o compensi, la modifica delle cause di preclusione al regime, le regole di versamento dei contributi Inps e le agevolazioni per gli imprenditori e i professionisti che intraprendono una nuova attività.

Con particolare riguardo a quest’ultimo aspetto, per favorire chi è in fase di start up, è prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 5%, in luogo di quella “ordinaria” del 15%, per il primo quinquennio di attività.

La versione originaria del regime, invece, agevolava chi iniziava una nuova attività con l’abbattimento di un terzo del reddito per i primi 3 anni.

Di seguito si riportano le condizioni da verificare per considerare l’attività “nuova”:

  1. non aver esercitato nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  3. nel caso di prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, i ricavi o compensi derivanti, realizzati nel periodo d’imposta precedente, siano di ammontare non superiore alla soglia da rispettare per applicare il regime forfettario.

Per espressa disposizione normativa, l’aliquota scontata può essere fruita anche da coloro che, nel 2015, hanno intrapreso l’attività avvalendosi del regime forfettario con applicazione della riduzione di 1/3 dell’imponibile. Questi contribuenti:

  • per il 2015, beneficiano della riduzione di 1/3 dell’imponibile;
  • per il 2016, 2017, 2018 e 2019, beneficiano dell’imposta sostitutiva ridotta al 5%.

Fino a ieri restava da chiarire se gli imprenditori e i professionisti, che nel 2015 hanno scelto di avvalersi del regime dei minimi, possono adottare nel 2016 il nuovo regime forfettario scegliendo, qualora ne siano rispettati i requisiti, di applicare la formula start up.

Ebbene, sul punto, l’Agenzia ha precisato che questi soggetti dal 1° gennaio 2016:

  • possono accedere al regime forfettario e,
  • nel caso in cui ne sussistano i presupposti, possono beneficiare dell’imposta sostitutiva nella misura ridotta del 5% fino al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività.