Evidenziando che l’introduzione della fattura elettronica non modifica le regole relative al funzionamento dell’Iva, l’articolo 21, comma 1, D.P.R. 633/1972stabilisce che “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.
In primo luogo, va osservato che il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30.04.2018 stabilisce che la data di emissione della fattura è quella indicata nel campo “data” della fattura xml, e da tale termine decorre l’esigibilità del tributo in capo al soggetto che emesso il documento (a meno che la fattura non sia stata scartata).
In linea teorica la data indicata nel file xml dovrebbe coincidere con quella in cui il documento è trasmesso al Sdi, e tale circostanza trova conferma nella risposta dell’Agenzia delle entrate (Forum del 24 maggio 2018) in cui è stato precisato che la fattura elettronica (immediata) “deve essere trasmessa al Sdi al momento di effettuazione dell’operazione determinato a norma dell’articolo 6”.
La precisazione è doverosa e rispetta quanto in passato ha affermato l’Agenzia in merito alla fattura cartacea, che deve essere emessa entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione (circolare n. 42/1974 e circolare n. 225/E/1996).
Tuttavia, tenendo conto del processo di invio della fattura elettronica, nel citato Forum è stato altresì precisato che “qualora la fattura elettronica superi i controlli e venga consegnata o messa a disposizione dal Sdi, il documento si intende emesso con la data riportata nella fattura stessa”, rispettando in tal modo il dettato normativo dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972.
In buona sostanza, il chiarimento lascia intendere che è inevitabile che vi sia un intervallo temporale (sia pure ridotto) tra la data riportata nel file xml e quella di trasmissione della fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di far confluire l’imposta nella liquidazione nel mese/trimestre di competenza della “data” indicata nel documento (ad esempio fattura datata 31 marzo e trasmessa il 3 aprile, e imposta a debito nel mese di marzo).
Con la successiva circolare AdE 13/E/2018, l’Agenzia sposa un’interpretazione più restrittiva, poiché dopo aver ribadito che le regole sulla fatturazione elettronica non hanno cambiato i termini di emissione dei documenti, ha precisato che non sarà improbabile che un iter di emissione, pur tempestivo, si concluda oltre le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione. Tuttavia, solamente in una prima fase di applicazione, tenendo conto del necessario adeguamento tecnologico che le novità richiedono, l’Agenzia ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole del provvedimento del 30.04.2018, ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisce violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997(violazioni formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo).
L’affermazione dell’Agenzia desta perplessità in quanto sembra richiedere l’obbligo di coincidenza tra data indicata nel file e trasmissione della fattura elettronica, tollerando un minimo ritardo (il cui significato temporale non è chiaro) solamente in una prima fase applicativa.
Si auspica un ripensamento della posizione dell’Agenzia nella circolare di prossima pubblicazione, altrimenti le imprese dovranno attrezzarsi per gestire in maniera massiccia la fatturazione differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con tutti gli adempimenti che ne conseguono.
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