Formazione in ambito 231 – Nozioni Giurisprudenziali
di Mauro di Gennaro
A tutt’oggi l’unico provvedimento giurisprudenziale che esamina l’idoneità di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex art. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, adottati prima della commissione del reato, è l’ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano (giudice Secchi) depositata il 9 novembre 2004.
Pur non potendosi parlare di “orientamento” giurisprudenziale, appare utile riportare le valutazioni critiche del Giudice, al fine di trarre indicazioni contenutistiche sulla redazione dei compliance programs.
Sul tema della formazione, il GIP ha ribadito che il compito della formazione (quale specifico protocollo costituente il Modello):
- “è quello di assicurare una adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del modello da parte dei dipendenti e dei dirigenti”. A tal fine, la formazione deve essere differenziata “a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all’organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno”;
il Modello deve inoltre prevedere, secondo il GIP:
- “il contenuto dei corsi, la loro frequenza, l’obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione” e opportuni “controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi di formazione”.
Dalla disamina di questo “decalogo” del tribunale di Milano sulla inidoneità dei Modelli, in merito alla formazione si evidenzia come:
- “In ordine alla formazione – il cui compito è quello di assicurare una adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del modello da parte dei dipendenti e dei dirigenti – non si differenzia la formazione a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all’organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno; non si prevede il contenuto dei corsi, la loro frequenza, l’obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione; non si prevedono controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi di formazione.”
Quindi il Modello deve:
- differenziare tra formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all’organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno;
- prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l’obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi.
Vediamo quali sono gli obblighi e le caratteristiche che deve avere la formazione in ambito D.Lgs. 231/2001.
La normativa prevede che rientri nel modello organizzativo la pianificazione di un programma formativo rivolto al personale delle aree a rischio.
La formazione obbligatoria deve essere disposta già al momento dell’ingresso in servizio dei neoassunti ed in particolar modo dei dipendenti che operano in specifiche aree di rischio, all’Organismo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno o in occasione di cambio di mansioni.
Il corso deve trattare tutti gli argomenti specifici presenti nella normativa e prevedere un test finale di valutazione.
I contenuti da trattare nel percorso formativo, per quanto indicativi, devono riguardare:
- nozioni di carattere generale sulla normativa: dove vengono fornite le prime nozioni del decreto e i suoi “effetti” per la società;
- le fattispecie di reato previste dal legislatore e le sanzioni: dove vengono approfonditi gli aspetti relativi alle tipologie di reato che suscitano la responsabilità dell’ente, le sanzioni in cui si può incorrere e i soggetti che possono commettere, nell’esercizio della propria attività lavorativa, tali reati.
- i presupposti della responsabilità: in cui vengono trattati i presupposti della responsabilità dell’ente, e sulla cosiddetta “esimente”.
- il Modello di Organizzazione, gestione e controllo: dove viene descritto il Modello di organizzazione, gestione e controllo e presentati i documenti che descrivono i principi ed il funzionamento del “sistema di controlli” adottati dall’ente.
- Organismo di Vigilanza: vengono descritti i compiti e i requisiti di tale Organismo.
- il D.Lgs. 231/2001 in azienda: l’ultima parte della formazione deve concentrarsi sulla specifica realtà aziendale.
Il corso di formazione deve prevedere un test finale, a valle del quale, deve essere rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini dell’assolvimento degli obblighi di legge.